Il Capo V ha per titolo \"Norme per la sicurezza degli impianti\", comprende gli articoli dal 107 al 121 e si riferisce agli impianti trattati dalla legge 46/1990, dovrebbe entrare in vigore il 1 luglio 2005.
Il Capo VI ha per titolo \"Norme per il contenimento del consumo di energia\", comprende gli articoli da 122 a 135 e si riferisce alla legge 10/91, è entrato in vigore dal 1 luglio 2003.
Le principali novità che dovrebbero essere introdotte dal capo V sono le seguenti:
- è estesa l\'applicazione della legge 46/90
a tutti gli edifici senza differenziare tra uso civile ed
industriale;
- sono abilitate all\'esercizio delle attività impiantistiche
le imprese in possesso di attestazione rilasciata da una SOA,
anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge 46/90;
- sono introdotte innovazioni per i collaudi
degli impianti che verranno eseguiti da professionisti abilitati non intervenuti
nelle fasi di progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere;
- è preannunciato un nuovo decreto per l\'adeguamento dei vecchi
impianti non ancora a regola d\'arte, che fisserà nuovi termini e
modalità;
Le principali novità introdotte dal capo VI sono le seguenti:
- la gran parte delle modifiche è essenzialmente tipografica. Dove si faceva
riferimento alla legge 10/91 ora si fa riferimento ad articoli
del DPR 380/01;
- la definizione delle tipologie in caso di recupero edilizio
è ora l\'art. 3 comma 1 del DPR 380/01;
- le disposizioni della legge 10/77 art. 9 sono
sostituite dall\'art. 17 commi 3 e 4 del DPR
380/01;
- la consegna del progetto al comune è sostituita dalla
consegna allo sportello unico;
- per l\'emanazione del decreto sulla certificazione
energetica è stato eliminato il termine temporale ed aggiunto il
Consiglio superiore dei lavori pubblici quale ente da consultare;
- in caso di accertamento di difformità l\'intervento non è
più del sindaco o del prefetto ma del dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale;
- L\'articolo 126 del DPR 380/01 che prevede la possibilità, in determinate circostanze, di non presentare il progetto prima dell\'inizio dei lavori non è attualmente applicabile in quanto rimanda all\'art. 111 che appartiene al capo V che entrerà in vigore il 1 luglio 2005.
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