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Cambiamenti introdotti dal Testo Unico dell’Edilizia

Pubblicato: 4 maggio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Da ultimo analizziamo i cambiamenti, di cui abbiamo già in parte trattato, già introdotti o che saranno introdotti in futuro dal Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/01) che è in vigore dal 1 luglio 2003, tranne il Capo V, la cui entrata in vigore è prorogata al 1 luglio 2005 ad esclusione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado per i quali è già in vigore dal 1 gennaio 2004.

Il Capo V ha per titolo \"Norme per la sicurezza degli impianti\", comprende gli articoli dal 107 al 121 e si riferisce agli impianti trattati dalla legge 46/1990, dovrebbe entrare in vigore il 1 luglio 2005.

Il Capo VI ha per titolo \"Norme per il contenimento del consumo di energia\", comprende gli articoli da 122 a 135 e si riferisce alla legge 10/91, è entrato in vigore dal 1 luglio 2003.

Le principali novità che dovrebbero essere introdotte dal capo V sono le seguenti:

  • è estesa l\'applicazione della legge 46/90 a tutti gli edifici senza differenziare tra uso civile ed industriale;

  • sono abilitate all\'esercizio delle attività impiantistiche le imprese in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge 46/90;

  • sono introdotte innovazioni per i collaudi degli impianti che verranno eseguiti da professionisti abilitati non intervenuti nelle fasi di progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere;

  • è preannunciato un nuovo decreto per l\'adeguamento dei vecchi impianti non ancora a regola d\'arte, che fisserà nuovi termini e modalità;

Le principali novità introdotte dal capo VI sono le seguenti:

  • la gran parte delle modifiche è essenzialmente tipografica. Dove si faceva riferimento alla legge 10/91 ora si fa riferimento ad articoli del DPR 380/01;

  • la definizione delle tipologie in caso di recupero edilizio è ora l\'art. 3 comma 1 del DPR 380/01;

  • le disposizioni della legge 10/77 art. 9 sono sostituite dall\'art. 17 commi 3 e 4 del DPR 380/01;

  • la consegna del progetto al comune è sostituita dalla consegna allo sportello unico;

  • per l\'emanazione del decreto sulla certificazione energetica è stato eliminato il termine temporale ed aggiunto il Consiglio superiore dei lavori pubblici quale ente da consultare;

  • in caso di accertamento di difformità l\'intervento non è più del sindaco o del prefetto ma del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale;

  • L\'articolo 126 del DPR 380/01 che prevede la possibilità, in determinate circostanze, di non presentare il progetto prima dell\'inizio dei lavori non è attualmente applicabile in quanto rimanda all\'art. 111 che appartiene al capo V che entrerà in vigore il 1 luglio 2005.

Allegati scaricabili
Guida agli impianti di climatizzazione

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