
Il Dlgs 17/2010, attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE, all’articolo 1.2.4.3 detta le prescrizioni riguardanti l’arresto di emergenza sulle macchine. Un dispositivo di arresto d’emergenza comprende un dispositivo di comando specifico collegato al sistema di comando che impartisce un comando di arresto e i componenti o sistemi necessari per arrestare le funzioni pericolose di una macchina il più rapidamente possibile, senza creare ulteriori rischi.
I dispositivi di arresto d’emergenza devono poter consentire all’operatore di arrestare le funzioni pericolose della macchina il più rapidamente possibile nel caso in cui, nonostante si siano adottate altre misure di protezione, si verifichino situazioni o eventi pericolosi. Il dispositivo di arresto d’emergenza non rappresenta una protezione in sé, ragion per cui l’ultima frase del punto 1.2.4.3 della direttiva macchine precisa che i dispositivi di arresto di emergenza devono rappresentare una soluzione di riserva di altre misure di protezione, come i ripari e i dispositivi di protezione, e non sostituirsi ad esse.
Tuttavia, il comando d’arresto d’emergenza deve poter consentire all’operatore di impedire che una situazione pericolosa causi un incidente, o per lo meno di ridurre la gravità delle conseguenze di tale incidente. Un comando di emergenza deve anche poter consentire all’operatore di impedire che la macchina sia danneggiata a causa del malfunzionamento.
Andiamo ora ad esaminare frase per frase ciò che l’articolo 1.2.4.3 dice sulla progettazione ed installazione dei dispositivi di arresto di emergenza.
“La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell’imminenza o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest’obbligo:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l’arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
- le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.”
Sono previste quindi due eccezioni per cui i dispositivi di arresto di emergenza non sono necessari. Si ha la prima eccezione quando il dispositivo di arresto di emergenza non ridurrebbe il rischio in confronto a un arresto normale. Questo può essere il caso, ad esempio, se non è possibile ottenere un arresto significativamente più rapido di quanto si potrebbe ottenere con un arresto normale senza creare ulteriori rischi quali, ad esempio, la perdita di stabilità o il rischio di rottura di parti della macchina. Qualora la macchina non sia dotata di comando di arresto d’emergenza, il dispositivo di arresto normale deve essere chiaramente individuabile, ben visibile e rapidamente accessibile in modo da poter essere utilizzato per poter arrestare la macchina in caso di emergenza.
La seconda eccezione riguarda le macchine portatili tenute e/o condotte a mano (macchine portate dall’operatore durante l’utilizzo con o senza l’ausilio di un’imbracatura, ad esempio, le macchine alimentate dalla rete elettrica o tramite un motore elettrico a batteria, le macchine pneumatiche e le macchine azionate da un motore a combustione interna).
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