A queste indicazioni generali, con una recente norma (UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi” – marzo 2007), l’UNI aggiunge nuove disposizioni fornendo la descrizione delle procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi di rivelazione automatica di incendio. La norma si applica sia ai sistemi nuovi ed a quelli esistenti, preoccupandosi di specificare che la manutenzione si occupa solo di verificare se il sistema ed i suoi componenti funzionano, ma non entra nella valutazione dell’efficacia del sistema stesso (cioè nel fatto che svolga adeguatamente o meno il suo compito), per la quale si deve far riferimento alla norma UNI 9795.
Nella norma UNI 11224 vengono presi in considerazione anche rivelatori di fiamma, rivelatori multi-criterio e rivelatori ad aspirazione, tutte tipologie non attualmente contemplate dalla UNI 9795. In breve i rivelatori di fiamma sono quelli sensibili alla radiazione emessa dalle fiamme di un incendio, i rivelatori multi-criterio sono sensibili a più di un fenomeno associato ad un incendio, ed infine i rivelatori ad aspirazione sono quelli nei quali un sistema di aspirazione (posto nel locale da proteggere) si occupa di prelevare il fumo e di convogliarlo verso il rivelatore; su una normale tubazione in PVC vengono praticati dei fori di campionamento dell’aria nel locale sorvegliato.
Vengono individuate sei fasi, attraverso le quali esercitare un controllo sul sistema di rivelazione incendi, il cui significato, in ordine cronologico, è il seguente:
- Controllo iniziale: controllo effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità delle apparecchiature e delle connessioni e la positiva corrispondenza con i documenti del progetto esecutivo;
- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;
- Controllo periodico: insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Si limita a riparazioni di lieve entità, e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste;
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione;
- Revisione impianto: controllo accurato e particolare del sistema, la cui periodicità e metodologia dipende dalle prescrizioni normative e legislative, relative ai singoli componenti utilizzati o dalle istruzioni del produtore delle apparecchiature impiegate.
Di verifiche degli impianti di protezione antincendio (e quindi anche degli impianti di rivelazione) si occupa il Decreto del Ministero dell’Interno 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell\'emergenza nei luoghi di lavoro”, il quale si applica però, come è evidente dal titolo, unicamente ai luoghi di lavoro. All’articolo 6.4 dell’allegato VI del suddetto decreto, si afferma che “Il datore di lavoro e\' responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell\'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione e\' quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L\'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato”. Anche se non vengono specificate quale competenza e quale qualifica; anche il nuovo documento normativo UNI, parla di “personale qualificato” che deve effettuare le verifiche, ma non dice nulla di più preciso.
Le fasi di controllo e manutenzione devono avere, in base alla norma UNI 11224, la periodicità minima e la documentazione riportate nella tabella 1. Le condizioni nelle quali devono essere svolte le prove e le verifiche sono indicate invece in tabella 2, ricordando che per i sistemi ubicati in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas devono essere seguite le indicazioni della norma CEI EN 60079-17 (CEI 31-34).
Fase |
Periodicità |
Circostanza |
Documenti da produrre e riportare nel registro |
Controllo iniziale |
Occasionale |
Prima della consegna di un nuovo sistema o nella presa in carico di un sistema in manutenzione |
Rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale |
Sorveglianza |
Almeno ogni 30 giorni |
Secondo il piano di manutenzione programmata |
Semplice registrazione conforme al piano di manutenzione programmata |
Controllo periodico |
Almeno ogni 6 mesi |
Secondo il piano di manutenzione programmata |
Registrazione delle attività e dei controlli attraverso liste di riscontro e controllo funzionale |
Manutenzione ordinaria |
Occasionale |
Secondo esigenza per riparazioni di lieve entità |
Registrazione del documento di intervento sottoscritto dal personale tecnico qualificato incaricato della manutenzione |
Manutenzione straordinaria |
Occasionale |
Secondo esigenza per riparazioni di particolare importanza |
Registrazione del documento di intervento sottoscritto dal personale tecnico qualificato incaricato della manutenzione |
Revisione impianto |
Almeno ogni 10 anni |
Secondo indicazioni normative e legislative in funzione delle apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori delle apparecchiature |
Rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale (le stesse del controllo iniziale) |
Tabella 1 – Periodicità e documentazione dei controlli da effettuare
Fase |
Condizioni di controllo |
Controllo iniziale |
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Sorveglianza |
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Controllo periodico |
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Manutenzione ordinaria |
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Manutenzione straordinaria |
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Revisione impianto |
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Tabella 2 – Condizioni ambientali durante le prove e le verifiche