Pubblicato: 5 novembre 2012
Categoria: Guide e approfondimenti
Art. 26.
(Princìpi generali).
(Princìpi generali).
- La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali formate da professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
- Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l\'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all\'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità dell\'associazione.
- Le associazioni professionali garantiscono la formazione permanente e adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
Art. 27.
(Riconoscimento delle associazioni e requisiti)
(Riconoscimento delle associazioni e requisiti)
- Al fine del riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non regolamentate si tiene conto:
- dell’avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l’Ufficio del Registro, o da altra idonea documentazione ufficiale, da almeno quattro anni;
- della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali qui l’associazione di riferisce, i titoli di studio e le esperienze formative necessari, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, l’esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;
- la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente alla associazione per gli scopi statutari;
- della chiara individuazione di elementi di deontologia;
- della previsione dell’obbligo della formazione permanente;
- della ampia diffusione sul territorio nazionale (almeno dieci regioni);
- della mancata pronuncia nei confronti dei suoi legali rappresentanti di condanna, passato ingiudicato, in relazione ad attività professionali o riferibili all’associazione medesima. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono riconosciute, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro competente per materia o settore prevalente di attività. Le associazione individuate con decreto ministeriale possono rilasciare agli iscritti un attestato di competenza.
Art. 28.
(Registro delle associazioni professionali).
- Presso il Ministero della Giustizia è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro».
- Con il decreto di riconoscimento di cui al comma precedente le associazioni possono chiedere l\'iscrizione nel Registro.
Art. 29.
(Attestato di competenza).
(Attestato di competenza).
- È istituito l\'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 92/51/CEE con il quale le associazioni professionali di cui al presente titolo attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali, l\'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
- Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell\'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:
- l\'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;
- la definizione dell\'oggetto dell\'attività professionale e dei relativi profili professionali;
- la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell\'esercizio dell\'attività professionale.
- L\'attestato di competenza, che ha validità triennale, non è requisito vincolante per l\'esercizio delle attività professionali di cui al presente titolo ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.
- Il professionista, ai fini del rilascio dell\'attestato di competenza, deve altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale
- Il mancato rinnovo dell\'iscrizione all\'associazione professionale che ha rilasciato l\'attestato di competenza comporta la perdita della validità dell\'attestato stesso.
- L\'iscritto all\'associazione professionale ha l\'obbligo di informare l\'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all\'associazione e degli estremi dell\'iscrizione dell\'associazione stessa nel Registro.
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Art. 30.
(Limiti all’esercizio della professione)
(Limiti all’esercizio della professione)
I professionisti iscritti alle associazioni riconosciute non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie. E’ comunque vietata l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini e collegi.
Art. 31.
(Vigilanza).
- Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sull\'operato delle associazioni professionali al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui al presente titolo, e ne dispone la cancellazione dal Registro, con la conseguente revoca dell\'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza nel caso ravvisi irregolarità nell\'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.