Voltimum

Nuova proposta Direttiva Macchine

Pubblicato: 15 aprile 2004 Categoria: Notizie tecnico normative

Una delle novità più significative è l'introduzione del concetto e della definizione di "quasi macchina".

Nuova proposta Direttiva Macchine
Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C271E del 12 novembre 2003 è stata pubblicata la nuova proposta di Direttiva Macchine che andrà a riformulare la direttiva 98/37 e contemporaneamente a modificare la direttiva 95/16 relativa agli ascensori.

La proposta intende ridefinire le nozioni di "macchina", chiarendo in questo modo l'ambito di applicazione della direttiva rispetto ad altre direttive quali la direttiva "bassa tensione" e quella "ascensori". Viene inoltre rafforzato il sistema di sorveglianza del mercato e di notifica degli organismi di valutazione della conformità; è anche introdotta una procedura completa di garanzia della qualità per alcune categorie di macchine.

Una delle novità più significative consiste nell’idea e definizione della “quasi-macchina”. Prendiamo dalla proposta la definizione di macchina e le tre sottodefinizioni:

Macchina: un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza muscolare diretta, composto di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile. Tra queste vi sono i dispositivi di azionamento, comando, regolazione e alimentazione energetica delle macchine. Sono altresì considerati macchine anche gli apparecchi per il sollevamento la cui fonte d'energia è la forza muscolare diretta;

  • macchina finita: una macchina che, per essere utilizzata conformemente allo scopo per cui è stata progettata, necessita semplicemente di essere installata, montata o collegata alla presa di energia seguendo esclusivamente le istruzioni per l'uso;
  • quasi-macchine: insiemi equipaggiati o destinati ad essere equipaggiati di un sistema di azionamento, composti da pezzi o organi meccanici collegati tra loro che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono destinate ad essere incorporate o assemblate a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un'unica macchina disciplinata dalla presente direttiva;
  • insieme di macchine: insieme di macchine e/o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale;

Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare un assemblaggio corretto con la macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute delle persone.

Se l'analisi dei rischi svolta dal fabbricante o dal suo mandatario conformemente all'allegato I stabilisce che la direttiva non produce alcun effetto utile in materia di sicurezza e tutela della salute, si applica la procedura seguente:

  1. Il fabbricante o il suo mandatario appone su ogni macchina la marcatura CE;
  2. Il fabbricante o il suo mandatario conserva l'analisi dei rischi per 10 anni a partire dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina, se si tratta di una produzione in serie. L'analisi deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di controllo.
  3. Non è necessario redigere un attestato di conformità CE, né conservare il fascicolo tecnico completo.

La marcatura CE deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante.

Nell’allegato XIII della proposta di direttiva c’è una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva attualmente in vigore (98/37/CE) e la proposta stessa.

Documentazione allegata
Testo della Direttiva Macchine Allegato I
Allegato II Allegato III
Allegato IV Allegato V
Allegato VI Allegato VII
Allegato VIII Allegato IX
Allegato X Allegato XI
Allegato XII Allegato XIII