Terza parte

Pubblicato: 28 aprile 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Terza parte
Sinteticamente si possono considerare i seguenti casi:

  1. Struttura autoprotetta nella quale l’impianto fotovoltaico non altera la sagoma dell’edificio: non è necessaria alcuna precauzione specifica contro il rischio di fulminazione;

  2. Struttura autoprotetta nella quale l’impianto fotovoltaico altera la sagoma dell’edificio. In conseguenza di ciò, l’edificio potrebbe non essere più autoprotetto: è necessario verificare la necessità di realizzare l’impianto LPS;

  3. Struttura non autoprotetta e dotata di impianto LPS, nella quale l’impianto fotovoltaico non altera la sagoma dell’edificio, è racchiuso nel volume protetto e la distanza minima tra impianto fotovoltaico e impianto LPS è maggiore della distanza di sicurezza: non è necessario alcun provvedimento specifico e le strutture metalliche dell’impianto fotovoltaico non devono essere collegate all’LPS;

  4. Struttura non autoprotetta e dotata di impianto LPS, nella quale l’impianto fotovoltaico non altera la sagoma dell’edificio, ma la distanza minima tra impianto fotovoltaico e impianto LPS è minore della distanza di sicurezza: è opportuno estendere l’impianto LPS e collegarvi le strutture metalliche esterne dell’impianto fotovoltaico;

  5. Struttura non autoprotetta e dotata di impianto LPS, nella quale l’impianto fotovoltaico altera la sagoma dell’edificio, non è racchiuso nel volume protetto e la distanza minima tra impianto fotovoltaico e impianto LPS è maggiore della distanza di sicurezza: è necessario estendere l’impianto LPS e collegarvi le strutture metalliche esterne dell’impianto fotovoltaico;

Dopo una dettagliata disamina sulle modalità di collegamento alla rete e a tutte le fasi di progettazione compresa la documentazione di progetto, la guida si sofferma sui soggetti abilitati all’installazione degli impianti fotovoltaici, individuandoli in coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90: infatti gli impianti fotovoltaici ricadono nell’ambito di applicazione di tale legge potendosi riconoscere nella seguente definizione “impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione, e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dalla società distributrice”. Va però ricordata l’eccezione delle installazioni completamente all’aperto, nel qual caso gli impianti fotovoltaici non sono soggetti alla legge 46/90.

Conclude la guida l’elenco delle verifiche tecnico-funzionali sull’impianto ed i permessi di carattere edilizio necessari per essere autorizzati alla sua realizzazione. Ai sensi della legge 46/90, le autorizzazioni vengono rilasciate solo se in possesso del progetto definitivo che deve essere depositato presso il Comune.


Allegati scaricabili
Guida alla realizzazione degli impianti fotovoltaici collegati a rete elettrica


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