Speciale 37/8: Cosa cambia per gli installatori?

Pubblicato: 11 luglio 2012 Categoria: Altro
Speciale 37/8: Cosa cambia per gli installatori?

A giudicare dal titolo, il Decreto n. 37 del 22.1.08 (in seguito, per brevità, indicato semplicemente come Decreto), finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 61 del 12-3-08), sembra una disciplina tutta pensata per dare un nuovo ordine mirato esclusivamente all’attività degli “installatori”:
“Regolamento..., recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Ma non è così, perché già ad una prima lettura della titolazione dei 15 articoli che compongono il Decreto ci si accorge che la categoria professionale coinvolta è anche quella dei “progettisti”, mentre altri obblighi (e relative responsabilità) sono previsti anche per le categorie dei “committenti” e dei “proprietari”.
Dunque, si tratta di un titolo ingannevole perché non corrisponde - per difetto - agli effettivi contenuti di un regolamento che non si limita alle attività di installazione, in quanto abbraccia anche le attività di ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti ed in quanto, inoltre, disciplina l’attività di progettazione, senza tralasciare le posizioni dei proprietari e dei committenti in rapporto a una serie di obblighi che sono in vario modo connessi alla gestione degli impianti collocati all’interno degli edifici o delle “relative pertinenze”.

Una volta fissata questa fondamentale premessa è possibile dare un più preciso significato alla scelta di concentrare ora le attenzioni, in questo “Giornale”, sugli installatori, ed, ove possibile, in particolare, sugli installatori elettrici per valutare la portata e le conseguenze del riordino normativo apportato dal Decreto.
In primo luogo, occorre rispondere alla domanda: ma si tratta, dopo tante attese, aspettative e proroghe, di norme veramente entrate in vigore e, in caso di risposta positiva, da quando?
La risposta, questa volta, può essere chiara, netta e precisa: il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana del 12 marzo 2008 e, pertanto, è entrato in vigore (dopo i 15 giorni di “rito”) dal 27 marzo 2008 “senza forse e senza ma”, dopo otto anni di rinvii e di mutamenti di rotta verso la meta di una “nuova legge 46/90”.

Normalmente, in questi casi, si prevedono, per attutire i colpi e contraccolpi e per rendere graduale il passaggio dal vecchio al nuovo, norme transitorie e rinvii a regolamenti di attuazione da cui dipende la effettiva applicabilità della nuova disciplina per aspetti più o meno importanti della disciplina stessa.
In questo caso, invece, si tratta di un “regolamento” che pretende di regolamentare tutto e subito, ovviamente a partire dal 27 marzo 2008.
Con quali risultati?
Si può scoprirlo soltanto strada facendo, salvo, in secondo luogo, rispondere alla domanda; che fine hanno fatto la L. 46/90 ed il suo regolamento di attuazione, il DPR 447/91?
Anche questa volta la risposta può essere chiara e precisa, alla condizione, però di operare alcuni distinguo.

Mentre, infatti, il DPR 447/91 risulta ormai (per effetto della L. n. 17 del 26/2/07 che ha convertito in legge il D.L. n. 300 del 28-12-06) un “caro estinto” a seguito dell’abrogazione di tutte le sue disposizioni, la legge madre di questo regolamento, la L. 46/90, sopravvive (ma stentatamente, come si vedrà in seguito) in tre disposizioni contenute negli articoli 8, 14 e 16 riguardanti, rispettivamente, il “Finanziamento dell’attività di normalizzazione tecnica”, le “Verifiche” e le “Sanzioni” destinate, queste ultime - sempre secondo il testo legislativo risultante dalla L. 17/2007 - a trovare applicazione in misura raddoppiata per le violazioni delle norme del nuovo regolamento contenuto nel D.M. n. 37 del 22-1-2008, il Decreto.

Sempre in tema di notizie funerarie, risulta essere ormai definitivamente estinto, dal 27/3/2008, anche il DPR 380/01 che non lascia alcun rimpianto e che avrebbe potuto partecipare - con successo - alla trasmissione “Chi l’ha visto?”
Per la precisione si tratta del “Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia” nella parte dedicata (artt. da 107 a 121) alle “norme per la sicurezza degli impianti”.
In pochi si sono accorti di queste ultime norme che hanno sempre vissuto di vita precaria e incerta a causa di continue proroghe che ne hanno impedito quasi completamente l’entrata in vigore, fatte salve due fugaci apparizioni da fantasma per nove giorni (dal primo al 9 gennaio 2002) e, molti anni dopo, per tre mesi circa (dal primo gennaio al 27 marzo del 2008).
Comunque, si tratta di un estinto che non lascia alcun rimpianto, trattandosi non soltanto di una realtà quasi puramente cartacea ma anche - nel merito dei contenuti - di uno dei peggiori testi normativi nella storia della Repubblica e forse, sul piano tecnico, anche del Regno d’Italia (non a caso, infatti, ha occupato, in questa rivista, un posto eminente nella rubrica “la Bufala”).

Una volta, dunque, fatta piazza pulita delle legislazione previgente, è ora il momento di vedere, come viene ridisciplinata - dal 27 marzo 2008 - l’importantissima materia delle “norme per la sicurezza degli impianti”, con particolare riferimento alla attività di installazione. Conviene procedere sistematicamente per singoli argomenti, evidenziando - quando possibile - la portata e le conseguenze di ogni novità. In questa sede, per ragioni di spazio, si privilegeranno gli aspetti più importanti e più innovativi, riservando ad altri e successivi interventi su questa rivista la trattazione di quegli altri aspetti (ad esempio, la documentazione tecnica) che, pur essendo rilevanti, tuttavia non assumono valenza prioritaria considerando il momento e la sede.


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