Un documento di Firenze Industria
1. Introduzione
Da tempo si riflette sul fatto che, per stringenti che siano le norme di sicurezza sugli ascensori nuovi, cioè messi in commercio oggi (in Europa possono essere in numero dell'ordine dei 100.000 all'anno), sul mercato europeo in realtà vi sono oltre 3 milioni di ascensori, il 50% dei quali è stato installato più di 20 anni fa, la cui sicurezza non è secondo lo stato dell'arte.
Si è perciò proposta la redazione di una norma europea per l'incremento della sicurezza degli ascensori esistenti.
Dopo tre anni di studio il Gruppo di lavoro del CEN/TC 10, nel dicembre 2003 la norma EN 81-80 è stata pubblicata dal CEN come norma europea e, tradotta in italiano, si presenta oggi come norma UNI EN 81-80. Inoltre, di poco successivamente, l'UNI ha approvato l'appendice nazionale NA informativa alla norma UNI EN 81-80 che, come il presente articolo spiegherà, adatta la norma europea alla situazione nazionale degli ascensori esistenti.
Va fatta una premessa nel richiamare alcuni principi generali della norma UNI EN 81-80. Anzitutto essa non è una norma armonizzata secondo la direttiva ascensori, né secondo altre direttive, proprio perché si occupa di ascensori esistenti, mentre la direttiva 95/16/CE si occupa di ascensori nuovi. E' quindi norma di buona tecnica e andrà applicata in Italia come tale.
2. Campo di applicazione.
La norma si applica agli ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato e agli ascensori idraulici, a quelli che sono definiti tali secondo la definizione espressa nella UNI EN 81-1/2, la norma armonizzata per gli ascensori di nuova costruzione. Non si applica invece a tipologie particolari di impianto, invero non molto diffuse, quali paternoster, ascensori pubblici, ascensori per navi ed altri.
La norma ha individuato, dopo un ampio esame della situazione effettiva in Europa e il confronto con la serie di norme EN 81, in particolare UNI EN 81-1/2:1999, 74 situazioni pericolose negli ascensori esistenti (di cui alleghiamo prospetto).
Per la precisione, i riferimenti normativi sono:
- UNI EN 81-1 - Regole di sicurezza per la costruzione l’installazione degli ascensori e montacarichi - Ascensori elettrici;
- UNI EN 81-2 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi - Ascensori idraulici;
- prEN 81-21 - Safety rules forthe construc-tion and installation of lifts - Lifts for thè transport of persons and goods - New passenger and goods lifts in existing buildings;
- UNI EN 81-28 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori -Ascensori per il trasporto di persone e merci - Allarmi a distanza per ascensori e ascensori per merci;
- UNI EN 81-70 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Accessibilità agli ascensori elle persone, compresi i disabili;
- prEN 81-71 - Safety rules for thè construction and installata of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods pas-senger lifts - Vandal resistant lifts;
- prEN 81-73 - Safety rules for thè construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Behaviour of lifts in thè event of fire;
- UNI EN 294 - Sicurezza del macchinario -Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori;
- UNI EN 1070 - Sicurezza del macchinario – Terminologia.
3. Principali pericoli e valutazione rischi.
Nel prospetto I vi è la lista delle situazioni pericolose identificate. Come si vede, è una disamina piuttosto completa delle situazioni che possono verificarsi in ascensori esistenti. La norma ha anche elencato i pericoli significativi di cui non si occupa, che sono:
- incendi nel vano di corsa, nel locale del macchinario e nel locale delle pulegge di rinvio;
- condizioni ambientali come, per esempio, terremoti ed alluvioni; compatibilita elettromagnetica; cesoiamento dovuto a bordi affilati.
La norma UNI EN 81-80 ha quindi elaborato un'analisi dei rischi per ciascuna di queste situazioni e ha proposto per ciascuna di esse misure protettive che, in sostanza, riflettono il livello di sicurezza delle norme armonizzate.
Il capitolo 5 della norma è un elenco di queste misure protettive che, come in tutte le norme più recenti aventi per oggetto gli ascensori, non sono prescrittive ma possono essere sostituite da altre che riflettano però lo stesso livello di sicurezza, previa verifica mediante analisi dei rischi. Non essendo ragionevole e praticabile l'attesa che, nell'immediato, tutti i 3 milioni di ascensori esistenti in Europa vengano portati al livello di sicurezza desiderato, occorre che, nei vari paesi, i soggetti interessati verifichino la situazione effettiva degli ascensori del proprio paese e propongano quello che è stato definito un fìlterìng o applicazione nazionale della norma; di ciò si occupa l'appendice A informativa.
Questa appendice rappresenta un anello di congiunzione tra la norma e le diverse situazioni riguardanti il materiale esistente. Essa non stabilisce requisiti vincolanti sui provvedimenti da prendere, su quali ascensori ed entro quale tempo. Questi obblighi sono evidentemente richiamati nella legislazione nazionale.
Inoltre le procedure descritte nell'appendice hanno anche lo scopo di assistere la stesura di leggi o di regolamenti nazionali che dì fatto determinino l'aumento della sicurezza degli ascensori esistenti. La norma EN 81-80, quindi, deve essere pubblicata in ogni paese membro della UE, identica, a parte la lingua, ma insieme con un documento di fìlterìng nazionale, che è preparato dall'organismo di normazione nazionale, sulla base delle linee guida di cui all’appendice A.
Il filtering nazionale non può essere fatto a caso, ma deve attenersi ai principi illustrati nell'appendice A. Il filtering italiano è consistito essenzialmente nel prevedere le misure protettive proposte nella situazione del parco ascensori italiano, dando loro un adeguato livello di priorità.
Cosa significa "livello di priorità"? La valutazione del rischio originaria, cioè quella effettuata dal Gruppo di lavoro del CEN/TC 10, si basava sull'assunto che un ascensore non avesse un dispositivo, o che questo fosse inadeguato a prevenire la situazione di pericolo considerata. Tuttavia, questa valutazione non deve applicarsi rigidamente ad ogni ascensore esistente, in quanto i precedenti requisiti locali validi a suo tempo negli Stati membri potevano già comprendere, in tutto o in parte, quei requisiti che secondo la UNI EN 81-80 coprono le situazioni pericolose. E' quindi necessaria una nuova specifica valutazione dei rischi, a confronto con le norme e le leggi nazionali.
Poiché non tutte le situazioni, come abbiamo visto, possono essere attuate subito, né tutti lo meritano, il processo di valutazione deve condurre ad una suddivisione delle situazioni pericolose in livelli di priorità che possano poi essere affrontati in fasi temporali successive per mezzo delle rispettive misure proposte dalla norma o da altre equivalenti.
Per inciso, il filtering italiano ha saltuariamente proposto misure alternative ma, in genere, ha mantenuto quelle proposte dalla norma.
La combinazione di gravità e di frequenza da luogo al calcolo del livello di maggior rischio e quindi significherà in concreto intervenire prima, nel programma graduale di incremento della sicurezza, a meno che si manifestino serie considerazioni di tipo economico-sociale che non è peraltro compito dei normatori esprimere ma casomai del Ministero delle Attività Produttive attuare decreti specifici.
4. Metodi di calcolo del rischio.
Per classificare i livelli di priorità sono stati usati i livelli di sicurezza del profilo di rischio secondo la ISO/TS 14798 "Lifts (elevators), escalators and pas-senger conveyors - Risk analysis methodo-logy ", ove il profilo è suddiviso in 5 livelli di priorità e, in effetti, 3 sono di rilevanza pratica (prospetto II, in allegato).
Va chiarito anche che la UNI EN 81-80 non ha preteso di avere esaurito, con le proprie 74 valutazioni, tutte le possibili situazioni pericolose possìbili. Se in un paese esistessero ulteriori situazioni pericolose, queste devono essere sottoposte ad un'analoga analisi dei rischi e devono essere proposte conseguenti misure protettive.
Il filtering italiano però non ha aggiunto, né tanto meno tolto, niente alle 74 situazioni pericolose considerate dalla norma, in quanto già a suo tempo la delegazione italiana al WG 10 era riuscita nel compito di inserire tutte quelle che il GL 6 "Progressivo incremento della sicurezza degli ascensori esistenti" di UNI aveva segnalato.
Infatti, utilizzando la norma ISO/TS 14798 per l'analisi dei rischi, la gravita considerata è sempre quella relativa al caso peggiore possibile. Comunque, scrive la stessa UNI EN 81-80, non si può escludere neppure questo: in una certa situazione locale può anche essere che un certo pericolo possa risolversi in qualcosa di minore, o dimaggiore, di ciò che ha considerato il WG 10. Nel filtering italiano ciò è avvenuto spesso, nel senso di considerare gradi di pericolosità maggiori per frequenze minori considerate dal WG 10 .
Per fare un semplice esempio, cioè la presenza di materiale pericoloso, eventualmente l'amianto (in considerazione della legislazione nazionale vigente da tempo e del fatto che in Italia gli ascensori sono visitati almeno ogni due anni da un organismo notificato, per effetto del DPR 30 aprile 1999, n°162), la sua presenza in un ascensore fosse "improbabile", e non "remota", come l'aveva considerata il WG 10.
Questo esempio chiarisce un ulteriore punto: si è supposto, sia nella redazione della norma che del filtering nazionale che gli ascensori considerati siano "regolari", cioè regolarmente a suo tempo collaudati e poi aggiornati, ove vi sono state legislazioni applicabili (per esempio l'allegato II del DM 9 dicembre 1987 n. 587).
L'illustrazione sintetica della norma si completa con l'appendice B, pure informativa, che consiste nella lista di controllo di sicurezza per gli ascensori esistenti. Occorre una premessa, illustrata nell'introduzione alla norma, che è la seguente: la UNI EN 81-80 può essere usata come guida per l'azione di diversi soggetti:
- le autorità nazionali, che determinino un proprio programma di attuazione graduale delle misure proposte, in modo "praticabile e ragionevole”;
- proprietari degli edifici e quindi degli ascensori, che vogliano adempiere alle proprie responsabilità, anche in funzione delle eventuali leggi e regolamenti nazionali in vigore, oppure anche semplicemente per propria volontà;
- le ditte di manutenzione, per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti;
- gli Enti notificati, allo stesso scopo.
Ecco che, per assistere l'azione di questi soggetti, in appendice B sono elencati in dettaglio tutti i controlli che essi devono esperire, punto per punto, in modo da poter identificare per ogni ascensore quali misure protettive proporre.
La combinazione di questa lista con l'appendice nazionale NA permette poi di individuare non solo le misure protettive, ma anche la priorità con cui l'adeguamento andrà effettuato.
A livello esemplificativo, viene mostrato un prospetto II, in allegato) in cui si illustrano le misure protettive di priorità ALTA in un ascensore elettrico italiano esistente.
Come si vede, si sono prese in considerazione sette "generazioni normative" di ascensori installati a suo tempo:
- ascensori installati precedentemente all'entrata in vigore del DL31 agosto 1945 n. 600;
- ascensori collaudati conformemente al DL 31 agosto 1945 n. 600;
- ascensori collaudati conformemente al DPR 29 maggio 1963 n. 1497, fino al 1966 (anno in cui il CNR ha emesso pareri che si sono riflessi sul livello di sicurezza afferente all'accesso in fossa di profondità superiore a 1 metro);
- ascensori collaudati conformemente al DPR 29 maggio 1963 n. 1497 installati dopo il 1966; ascensori collaudati conformemente al DM 9 dicembre 1987 n. 587, cioè secondo UNI EN 81-1:1987;
- ascensori come sopra ma installati dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n°13;
- ascensori di recente installazione, collaudati conformemente al DPR 30 aprile 1999, n°162.
Ricordiamo che, in ogni caso, si presuppone si tratti di ascensori positivamente collaudati secondo le norme all'epoca in vigore; se così non fosse, la valutazione dei rischi del singolo impianto, secondo l'appendice B alla UNI EN 81-80, potrebbe dare risultato ben diverso. Inoltre, molto importante, questo prospetto vale così com'è solo per quegli ascensori che non abbiano subito già adeguamenti che non fossero quelli obbligatori per legge in Italia.
Questi adeguamenti obbligatori, di cui invece il prospetto ha tenuto conto, così come ovviamente il filtering nazionale, come si sa sono stati imposti in Italia nel 1963, con l'uscita del DPR 29 maggio 1963 n. 1497 per gli allora nuovi impianti, e nel 1987, con l'allegato II al DM 9 dicembre 1987 n. 587.Si osservi che un numero consistente di ascensori esistenti ha subito ulteriori adeguamenti volontari che una disamina generale non può considerare. Quello che si può chiedere e viene richiesto è che, dal momento in cui la norma è entrata in vigore, si tenga conto della UNI 10411, che appunto indica come effettuare correttamente le modernizzazioni parziali degli ascensori.
Ricordiamo che la UNI 10411 è uscita in una prima edizione nel 1994, in una seconda nel 1998 e in una terza, come UNI 10411-1, per i soli ascensori elettrici, nel 2003. La UN110411-2, dedicata agli ascensori idraulici, è in fase di studio.
Per un corretto esame di un ascensore parzialmente modernizzato non resta che una valutazione specifica dei rischi da parte di un soggetto competente, secondo quanto indicato dall'appendice B della UNI EN 81-80, che tenga conto dei livelli di priorità come stabiliti dall'appendice nazionale NA.
Da quanto sopra riportato si conferma che se l'ascensore è già stato modernizzato parzialmente, il soggetto competente dovrà procedere ad un esame caso per caso secondo l'appendice B e quella nazionale NA della norma UNI EN 81-80, adottando i relativi criteri di valutazione rischi previsti dalla norma stessa.
Fonte: Confindustria Firenze