Si può essere responsabile tecnico presso un'impresa impiantistica avendo contemporaneamente in essere un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ?

Pubblicato: 24 dicembre 2009 Categoria: Notizie tecnico normative

Parere del Ministero su DM 37/08. La richiesta del parere viene da un privato (27 maggio 2009)

Si fa riferimento all’e-mail datata 18 maggio 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008 .

In particolare con il quesito la S.V. ha chiesto di conoscere se la normativa vigente consenta di essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa impiantistica avendo contemporaneamente in essere un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso un' azienda informatica.

La S.V. ha altresì chiesto se, essendo in possesso di un diploma di perito informatico e avendo svolto per più di 2 anni attività lavorativa alle dirette dipendenze di un impresa del settore abilitata allo svolgimento di tutte le attività di cui al comma 2, art. l , del d.m. in parola, possa essere ritenuto idoneo alla nomina di responsabile tecnico presso un impresa impiantistica - parimenti abilitata - e se tale idoneità possa essere documentata con un apposito certificato, eventualmente rilasciato dalla Camera di Commercio o dal Collegio dei Periti Industriali.

AI riguardo, si fa preliminarmente presente che la valutazione dei requisiti, tra cui anche quelli previsti all'art. 4, comma 1, lettera b) del d.m. in parola. non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio.

Qualora la Camera di commercio ritenga opportuno, per la valutazione del titolo di studio in esame, che sia necessario acquisire un parere tecnico autorevole, può rivolgersi agli Uffici Scolastici Regionali o sue strutture decentrate (CSA) ovvero presso lo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo.

Infatti questa Amministrazione, mentre per i casi riguardanti lauree o diplomi di laurea può attivarsi presso il CUN per ricevere un qualificato parere, non ha per il caso in oggetto un organismo in grado di fornire una adeguata valutazione a tale titolo di studio, avendo l'ex Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca) da tempo rigettato qualsivoglia richiesta di parere di questa Amministrazione.

Peraltro, allo stato attuale, non esiste alcun certificato camera le o di terzi organismi, che possa attestare il possesso, da parte di un soggetto, dei requisiti tecnico professionali di cui al d.m. in parola.

Si rappresenta., infine, che il decreto in parola stabilisce espressamente l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art. 3, comma2).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la S.V., in quanto lavoratore dipendente presso un impresa di informatica (con contratto a tempo indeterminato), non può ricoprire il ruolo di responsabile tecnico di un impresa impiantistica., a conferma di quanto rappresentato al riguardo dalla Camera di commercio di Napoli.