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Sentenza sulla progettazione di impianti elettrici da parte di architetti

Pubblicato: 29 aprile 2003 Categoria: Notizie tecnico normative

Gli architetti possono progettare impianti elettrici? Da parte della legge 46/90 non c'è una precisa definizione delle categorie professionali abilitate alla progettazione

Sentenza

Una delibera del comune di Lozzo di Cadore approva un progetto di ampliamento del cimitero elaborato da un Architetto, bloccata dal Comitato Regionale di Controllo perchè non di pertinenza di Architetti. L’ordine degli Architetti della provincia di Belluno (e il Consiglio Nazionale) fa ricorso al TAR del Veneto contro il Comitato di Controllo. Il TAR annulla il blocco della delibera. La Regione Veneto propone appello. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2938 del 22 maggio 2000) accoglie il ricorso escludendo gli architetti dalla progettazione di opere cimiteriali.

La decisione del Consiglio di Stato nasce da alcuni articoli del Regio Decreto n. 2537 del 1925 sul regolamento per le professioni di ingegnere e architetto che riservano alla loro competenza comune le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono agli ingegneri costruzioni stradali, opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza per la progettazione delle opere civili di rilevante carattere artistico e monumentale. Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico sanitaria. Secondo il Consiglio al quesito va data risposta positiva, in base alleindicazioni della normativa di settore. Perciò viene dato torto al Consiglio Nazionale degli Architetti. Questo è quanto dice la sentenza, ma prima e durante ci sono state altre decisioni giurisprudenziali in merito.

Prima

Tutto ruota attorno all’interpretazione di "opere di edilizia civile", che l’art. 52 del RD 2537/25, individua come oggetto della professione di architetto. Secondo il Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/12/83 il legislatore del decreto del 1925 ha utilizzato il termine edilizia in senso stretto, includendo solo le costruzioni vere e proprie, e non le infrastrutture (opere idrauliche, impianti elettrici, costruzioni stradali e opere igienico sanitarie) che sarebbero escluse dal campo professionale degli architetti. La sentenza n. 1538 dell’11/12/84 del Consiglio di Stato conferma il parere precedente, facendo rientrare fra le competenze degli architetti solo gli impianti igienici dei singoli fabbricati. Due successive sentenze del TAR del Lazio (30/07/90 e 16/12/91) - riguardo la possibilità per gli architetti di progettare impianti di pubblica illuminazione - danno torto agli architetti. Lo snodo della decisione è sempre l’interpretazione del RD 2537/25. Secondo il TAR del Lazio gli impianti di pubblica illuminazione rientrano fra le applicazioni della fisica e non delle opere di edilizia, e per questo di competenza degli Ingegneri.

Durante

Quasi contemporaneamente a questa sentenza (aprile 2000), la Corte d’Appello di Milano ne emette una opposta, individuando gli architetti come idonei alla progettazione degli impianti elettrici. Le motivazioni sono legate a tre motivi:

  1. l'assenza, nella legge 46/90, della definizione precisa dei professionisti che possono progettare impianti, delegando la materia agli ordini professionali
  2. la Corte di Cassazione ha più volte incluso gli impianti elettrici tra le opere di edilizia civile
  3. la contestazione delle sentenze del TAR del Lazio sulla “fisicità” delle opere elettriche: anche le opere di edilizia civile si basano su applicazioni della fisica (es: statica e idraulica)
Perciò non si può concludere nulla. Maggiore chiarezza non guasterebbe. Aggiornando il decreto del 1925 si potrebbe decidere se gli architetti possono partecipare alla progettazione di impianti elettrici.