
La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di indicare alle persone le vie di esodo e le uscite di sicurezza. Usciamo quindi dall’equivoco che la segnaletica serva anche per illuminare; per questo ci si affida all’illuminazione di sicurezza per l’esodo (cap.2.2). Se per motivi progettuali ci si affida a segnaletica provvista di illuminazione (retroilluminata), questa va semmai ad integrare, ma mai a sostituire l’illuminazione di sicurezza vera e propria.
Il riferimento legislativo per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è il Dlgs 493/96 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”. Riportiamone alcuni articoli significativi riguardo alla segnaletica delle vie di fuga:
- Articolo 1 comma 2: “I segnali di sicurezza, … sono composti …da: cartelli,
ovvero segnali che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e
di un simbolo o pittogramma, forniscono indicazioni determinate, la cui
visibilità è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente”
- Allegato II, articolo 2: I cartelli devono essere “sistemati tenendo
conto di eventuali ostacoli, ad un\'altezza ed in una posizione
appropriata rispetto all\'angolo di visuale, all\'ingresso alla zona
interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un
rischio specifico o dell\'oggetto che s\'intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile”; inoltre “in caso di cattiva
illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali
riflettenti o illuminazione artificiale”.
- Allegato II, articolo 1.3: “I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate (figura 17) o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”.
Sempre restando nell’ambito dei luoghi di lavoro il vecchio, ma ancora vivo DPR 547/55, all’art. 13, comma 10 si legge “Le vie e le uscite di emergenza devono essere individuate da apposita segnalazione, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati”.
Per rispettare il Dlgs 493/96 i cartelli per la segnaletica di sicurezza devono avere forma quadrata o rettangolare e con un pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). Come risulta dalla figura 17, i segnali normalizzati aventi la funzione di indicare le uscite di sicurezza, evitano di utilizzare scritte tipo “EXIT” o “USCITA DI SICUREZZA”. Non che sia espressamente vietato, ma si preferisce utilizzare segnali grafici che siano quindi immediatamente comprensibili a chiunque, indipendentemente dalla lingua o cultura di provenienza.
Avendo la ovvia necessità di essere visibile, un segnale di sicurezza deve essere illuminato e questo può essere realizzato nei seguenti modi:
- Si utilizza un vero e proprio apparecchio di illuminazione di
emergenza con all’interno un pittogramma trasparente che viene così
retroilluminato. Questa soluzione che forse è la migliore, ha a sua
volta, tre possibilità: utilizzare apparecchi di illuminazione di emergenza di
tipo permanente che rimangono sempre accesi (ad esempio necessari in locali bui
come cinema o teatri), oppure utilizzare apparecchi di illuminazione di
emergenza di tipo non permanente che si accendono solo al venire a mancare
dell’illuminazione ordinaria (ad esempio in locali normalmente illuminati), o
ancora utilizzare apparecchi di illuminazione di tipo permanente a luminosità
ridotta, i quali in presenza dell’illuminazione ordinaria presentano bassa
luminosità che diventa elevata in emergenza;
- Come segnali si utilizzano dei normali cartelli metallici che vengono
illuminati da apparecchi di emergenza posti nelle vicinanze (illuminazione
esterna);
- I pittogrammi sono adesivi trasparenti che vengono applicati su un generico apparecchio di illuminazione di emergenza. É questa sicuramente la soluzione più precaria ed anche quella che difficilmente permette di rispettare i criteri di uniformità dei colori previsti dalla norma UNI EN 1838.
Visibilità dei segnali
Allo scopo di rendere più leggibile i segnali di sicurezza la norma UNI EN 1838 impone alcune condizioni illuminotecniche per migliorare la sua uniformità di illuminamento:
- La parte verde del segnale deve possedere una luminanza almeno pari a 2
cd/mq
- Il rapporto tra la luminanza della parte bianca e quella della parte verde
deve essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 15 (ad esempio con la
parte verde a 3 cd/mq, la parte bianca può andare da 15 cd/mq a 45 cd/mq);
- Sia nella parte bianca che in quella verde del segnale, il rapporto tra
luminanza massima e minima non deve essere superiore a 10, in modo da avere dei
colori il più possibile uniformi;
- I colori utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 3864;
- Il valore di luminanza richiesto da un segnale di sicurezza deve essere
raggiunto entro 60 s (entro 5 s occorre il 50 % del valore di luminanza
richiesto).
Ma affinché un segnale sia visibile la sua caratteristica più importante è la sua dimensione. Di questo si occupa sia la norma UNI EN 1838 che il Dlgs 493/96, fornendo delle indicazioni tra loro discordanti. Le indichiamo entrambe:
- Visibilità secondo norma UNI EN 1838: la norma distingue
tra i segnali illuminati internamente (retroilluminati) che sono distinguibili a
distanze maggiori, e i segnali illuminati esternamente, fornendo la seguente
formula per determinare la massima distanza di visibilità “d”:
d = s x p
dove p è l’altezza del pittogramma e s è una costante che vale 100 nel caso di segnali illuminati esternamente e 200 nel caso di segnali illuminati internamente (figura 18). Ad esempio per un segnale non retroilluminato di altezza 15 cm la massima distanza di visibilità è di 15 m.
- Visibilità secondo Dlgs 493/96: il decreto non prende in
considerazione segnali retroilluminati e fornisce una formula valida solo fino a
distanze di circa 50 m. La formula per determinare la massima distanza di
riconoscibilità del cartello “L” è la seguente:
L < √ A x 2000
dove A è la superficie del cartello espressa in metri quadri. Ad esempio per un cartello di altezza 15 cm (come nell’esempio precedente) e lunghezza 60 cm (A = 0,09 mq) si ottiene una distanza di visibilità di 13,4 m. Da questo rapido calcolo si può concludere che, normalmente il Dlgs 493/96 è più restrittivo della norma UNI EN 1838. Il confronto non si può effettuare sui cartelli retroilluminati perché il decreto non li prende in considerazione.
I cartelli vanno posti come detto in tutti quei punti utili a indicare e
segnalare le vie di esodo e le uscite di sicurezza (figura 19), ma non solo.
Infatti la segnaletica di sicurezza deve anche indicare la posizione delle
attrezzature di pronto soccorso e antincendio (estintore, manichette, pulsanti
di allarme, etc.) oltre che i punti di chiamata telefonica sia per pronto
soccorso che per interventi antincendio (vedi i cartelli in figura 20).
Anche
per la segnaletica c’è l’obbligo dell’installazione ad una altezza superiore ai
2 metri.
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