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Sanzioni

Pubblicato: 4 febbraio 2008 Categoria: Guide e approfondimenti

Il datore di lavoro è punito con l\'arresto da tre a sei mesi o con l\'ammenda da 1549 euro a 4132 euro per la violazione delle seguenti disposizioni:

  • Punto 1 del paragrafo 2.1: mancata valutazione dei  livelli di campo elettromagnetico ai quali sono soggetti i lavoratori;
  • Punto 6 del paragrafo 2.1: mancata stesura del documento di valutazione del rischio.

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l\'arresto da tre a sei mesi o con l\'ammenda da 1549 euro a 4132 euro per la violazione delle seguenti disposizioni

  • Punto 2 del paragrafo 2.1: mancato calcolo dei valori limiti di esposizione una volta superati i valori di azione;
  • Punto 2 del paragrafo 2.2: mancata definizione e attuazione di un programma d\'azione atto a prevenire l\'esposizione, in caso di superamento dei valori limite di esposizione.

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l\'arresto da due a quattro mesi o con l\'ammenda da 516 euro a 2582 euro per la violazione delle seguenti disposizioni:

  • Punto 3 del paragrafo 2.2: mancata esposizione della segnalazione di campo magnetico intenso nei luoghi dove vengono superati i valori di azione;
  • Punto 4 del paragrafo 2.2: mancata adozione di misure per riportare l\'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, in caso di superamento.

Il medico competente è punito con l\'arresto fino a due mesi o con l\'ammenda da 516 euro a 3099 euro per la violazione delle seguenti disposizioni:

  • Paragrafo 3: mancata informazione al datore di lavoro dell\'esistenza  di un danno alla salute di un lavoratore;
  • Punto 3: mancata istituzione  e aggiornamento delle  cartelle  sanitarie  e  di  rischio dei singoli lavoratori.

 

Il decreto entra in vigore il 30 aprile 2008, nonostante molti punti non siano ancora per nulla chiari, dalla tipologia di “persone competenti” che possono effettuare la valutazione del rischio elettromagnetico, alle procedure precise di misura e calcolo da seguire.