Quante dichiarazioni di conformità ed a chi?

Pubblicato: 14 aprile 2012 Categoria: Altro
Il numero di copie della dichiarazione di conformità che l’installatore deve prevedere dipende da diversi fattori, in ogni caso il numero minimo è 3 copie:

  • 1 per l’archivio dell’installatore,

  • 1 per il committente,

  • 1 per la Camera di commercio industria ed agricoltura nella cui circoscrizione l’impresa ha la sede.

Oltre a queste copie se ne devono prevedere delle altre, ad esempio nei seguenti casi:

  • 1 copia aggiuntiva per il committente (al quale ne andranno quindi 2), nel caso di impianti nuovi, perché lo stesso deve provvedere ad inviarne una copia al Comune;

  • 3 copie aggiuntive per il committente (al quale ne andranno quindi 4), nel caso di impianti nuovi relativi ad attività con presenza di lavoratori subordinati, perché il committente deve provvedere ad inoltrarne 1 copia al Comune, 1 copia all’Ispesl, 1 copia alla Asl.

  • 5 copie aggiuntive per il committente (al quale ne andranno quindi 6), nel caso di impianti nuovi in locali di pubblico spettacolo relativi ad attività con presenza di lavoratori subordinati, perché il committente deve provvedere ad inoltrarne 1 copia al Comune, 1 copia all’Ispesl, 1 copia alla Asl, 1 alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed infine 1 ai Vigili del Fuoco.

La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante, ma il dpr 392 del 18/04/94 all’art. 3 comma 4 cita che nel caso in cui il responsabile tecnico di un’impresa installatrice sia persona diversa dal titolare dell’impresa stessa, deve essere sottoscritta anche dal responsabile tecnico.

L’art. 9 della 46/90 recita: “al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola d’arte”; per termine dei lavori si intende la data di consegna dell’impianto al committente, dopo aver effettuato le verifiche richieste. Per gli impianti nuovi o nel caso di parziali rifacimenti in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l’obbligo del rilascio entro 30 giorni della dichiarazione di conformità è indicato dall’art. 13 della 46/90, negli altri casi non è indicato nella 46/90, ma la guida Cei 0-3 precisa che la dichiarazione di conformità va rilasciata il più presto possibile e comunque non oltre i 60 giorni dalla consegna dell’impianto.

Il dpr 447/91 all’art. 7 comma 3 aveva posto al committente l’obbligo di inviare la dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, ma il dpr 392/94 art. 3 comma 4 ha dato tale onere all’installatore che deve farlo entro 6 mesi dal rilascio. A tale proposito recentemente con la lettera circolare 5 maggio 2003 n.551967 il Ministero delle Attività Produttive ha dato ordine alle Camera di Commercio di applicare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 16 della 46/90 che varia da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di 5.164,57 euro. Pertanto è bene che gli installatori provvedano ad effettuare tali invii per non incorrere nelle previste sanzioni. Si precisa che non è necessario trasmettere gli allegati.