Supponiamo che per "incarico" la ditta in questione intenda: essere aggiudicataria di un appalto - i cui lavori si svolgono all'interno dell'azienda di un Committente che al tempo stesso è anche Datore di lavoro
Se è così, si applica l'articolo 26 del TU della sicurezza (D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) che tra l'altro fa obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa.
In buona sostanza significa pretendere che le imprese che concorrono sia qualificate. I criteri oggettivi (cioè di legge) per definire il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (che costituisce elemento preferenziale (in precedenza, con la prima stesura del TU, l'elemento era "vincolante") per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici) non sono ancora disponibili.
Formalmente, come del resto prevede il comma 2 della lettera a) del citato articolo, è sufficiente l'autocerficazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. In ogni caso deve far seguito l'invio di una adeguata documentazione fondata, almeno: " ... sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base ... ", secondo l'ancora non attuata previsione dell'art. 27.
Nel caso di specie non è pertinente il riferimento al DM n. 37/08 in quanto il medesimo disciplina i requisiti necessari per abilitare un'impresa all'installazione e manutenzione degli impianti tecnici all'interno degli edifici.
Per l'accesso agli appalti pubblici è comunque necessaria l'abilitazione SOA (Società Organismo di Attestazione) che riguarda anche l'attività di installazione d'impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica (categorie OG9 e OG10 della tabella A allegata alla delibera dell'AVLP n. 269/03 - GU 28/10/03 n. 251).
Per gli appalti di tipo privato (compresi quelli che si fanno risalire a Enel, FS, ecc.) i requisiti di qualificazione vengono definiti generalmente, e in via preliminare all'invito a gara, dal Committente, attraverso una propria specifica resa pubblica.
Sempre nel caso in esame se i lavori prevedono attività sul cavo in esercizio (ovviamente messo fuori servizio) è necessario che i requisiti di qualificazione siano allargati a quelli previsti dalla norma CEI 11-
In tal senso è ormai prassi consolidata che per la formazione e l’addestramento specialistico relativamente ai profili professionali definiti dal Committente, l'Impresa si deve avvalere di Istituti di formazione che devono possedere:
1.
2. Tale Certificazione deve essere rilasciata da un Organismo, accreditato da parte di un Organismo di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN 45012 (certificazione di sistemidi gestione per la qualità);
3.
Fonte: Unae