Quali sono i requisiti per un verificatore di impianti elettrici ?

Pubblicato: 25 novembre 2011 Categoria: Notizie tecnico normative

E' necessaria una abilitazione?

La verifica degli impianti elettrici è un obbligo di legge; sono previste dall'artt. 86 e 296 del TU della sicurezza e dal DM n. 37/08 prima del rilascio della Dichiarazione di Conformità. In tal senso è bene ricordare che è rimasto in vigore l'art. 14 della legge n. 46/90 e che il DPR  n. 392/94 prevede l'obbligo di verifiche ispettive per i comuni con più di diecimila abitanti.

In generale per le verifiche previste dalle norme tecniche non sono richiesti specifici requisiti al personale addetto.

Fanno eccezione le verifiche di legge di cui al DPR n. 462/01 recante il Regolamento di semplificazione del procedimento perla denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi con il quale la funzione pubblica delle ASL, ARPA e ISPESL viene estesa anche a soggetti privati  purché abbiano conseguito, a fronte del possesso di determinati requisiti, l’abilitazione da parte del Ministero delle Attività Produttive.

Detti soggetti privati sono gli Organismi Abilitati (OA).

Al riguardo allo scopo di dare un applicazione univoca al DPR n. 462/01 è sta emessa la Guida CEI 0-14 che all'art. 3.2 stabilisce i requisiti tecnico professionali che devono possedere i verificatori degli OA. Il profilo professionale del verificatore che l'OA deve garantire si può così riassumere:

  • avere buona formazione tecnico-professionale;
  • essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario;
  • avere buona conoscenza delle prescrizioni relative agli esami o ai controlli da eseguire e pratica di tali controlli ed esami;
  • svolgere la sua attività in modo indipendente e la sua retribuzione non può essere commisurata né al numero di controlli effettuati né al loro risultato; 
  • rispettare il segreto professionale in relazione a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Al verificatore viene richiesta una specifica esperienza nel campo degli impianti elettrici che in linea generale può dimostrare come acquisita quando abbia operato presso imprese elettriche di costruzione e manutenzione o presso studi tecnici di progettazione del settore.

Il verificatore deve essere in possesso almeno degli stessi requisiti tecnico-professionali richiesti al Responsabile tecnico delle imprese installatrici come specificato dal DM n. 37/08.

Inoltre deve poter dimostrare di essersi sottoposto ad una formazione iniziale e di partecipare periodicamente ed in modo continuo all’aggiornamento dell’evoluzione tecnica e normativa inerente l’impiantistica che attiene il campo delle verifiche di sua competenza.

Al termine del percorso formativo  e solo dopo che il responsabile dell'attività abbia dato il benestare a svolgere le verifiche in autonomia, il verificatore può essere inserito nel "Registro delle abilitazioni".

La circolare n. 826303, del MAP allegata alla citata Guida, fissa anche gli obblighi di indipendenza dei verificatori.

 

Sussiste per loro il divieto di svolgere direttamente o indirettamente attraverso altre società collegate l’attività di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti elettrici.

Non possono redigere documenti di competenza del committente né fornire indicazioni di tecnici che possono farlo.

Devono portare un tesserino di riconoscimento in occasione dell’accesso agli impianti.

 

 

Fonte: Anie