In pratica il CEI non potendo modificare la Norma 64-8/710, ha accettato di realizzare un Allegato di norme applicative, esclusive del settore veterinario, con l’individuazione di due \"gruppi\" (GRUPPO 0 veterinario e GRUPPO 1 veterinario) corrispondenti a due livelli di impiantistica, una di base ed una più complessa per le strutture che svolgono prestazioni di chirurgia più avanzata.
Entrambi i gruppi sono espressamente individuati solo per la veterinaria.
Spetterà al medico veterinario la libera scelta responsabile fra le due possibilità di impianto, una di base (gruppo 0 veterinario) e una più complessa (gruppo 1 veterinario), in base alla discrezionalità professionale riconosciuta in capo al Direttore Sanitario.
Il gruppo 1 veterinario consentirà di mettersi al riparo dai blackout e di dotarsi di un impianto in grado di alimentare autonomamente la struttura in caso di emergenza energetica e di consentire al medico veterinario di portare a termine l’intervento chirurgico.
Le raccomandazioni del nuovo allegato P della guida CEI 64-56 si applicano alle strutture veterinarie individuate dall’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome del 26 novembre 2003 “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private” (CONFERENZA STATO REGIONI - Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003).
Le tipologie di locali individuate da questo documento sono le seguenti:
- Studio veterinario: si intende la struttura ove
il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale
in forma privata e personale.
Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.
Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria; - Ambulatorio veterinario: si intende la struttura avente individualità ed
organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali,
con l’accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti,
senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero.
Qualora nell’ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario; - Clinica veterinaria – casa di cura veterinaria: si intende la struttura
veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono
fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e
nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera;
la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico
veterinario.
La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un’assistenza medico – chirurgica di base e/o di tipo specialistico; - Ospedale veterinario: si intende la struttura veterinaria avente
individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni
professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista
la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco
delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario,
i servizi di diagnostica di laboratorio.
L’ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.