Pubblicato: 23 ottobre 2006
Categoria: Guide e approfondimenti
Procedure per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Chi e cosa deve fare e in che ordine:
- L’Installatore realizza l’impianto
- Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.
- L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.
- Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l’omologazione degli impianti) il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa. Si ricordi che l’omologazione è una procedura che si riferisce solo a primi o nuovi impianti: se l’impianto viene rifatto anche in maniera sostanziale, non si parla più di omologazione ma di verifica straordinaria.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ISPESL e una copia all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso, che provvederà all’inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi allegati, conservati presso il luogo dell’impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.
- L’ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
- Anche l’ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
- La descrizione sommaria dell’impianto, fatta con il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all’ISPESL per effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente, inserite in una programmazione concordata con la regione. Le risultanze di tali verifiche vengono inviate dall’ISPESL all’ASL/ARPA di competenza territoriale. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
- Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo, può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi, vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Anche queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:
- biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
- quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
- Una volta eseguita la verifica, chiunque l’abbia effettuata (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.
- Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all’ISPESL e all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.
- L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell’impianto in caso di:
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
- violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale;
- violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.
- modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988 dove si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di modifica sostanziale:
- le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400 V a 600 V);
- un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;
- negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse;
- cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).
- una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;
- una variazione della categoria dell’impianto.
- richiesta del datore di lavoro; in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria (es. infortunio, anomalie sull’impianto, incendio, fulminazione, etc.) allo scopo di permettere una verifica mirata dell’impianto.
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
- L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto. L’unica eccezione si può verificare nel caso in cui la verifica straordinaria sia avvenuta per una modifica sostanziale dell’impianto, cioè una radicale trasformazione dell’impianto stesso; spetta comunque al datore di lavoro valutare questa opportunità.
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