Pubblicato: 5 novembre 2012
Categoria: Guide e approfondimenti

Art. 1.
(Oggetto)
(Oggetto)
- La presente legge disciplina l\'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell\'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall\'ordinamento comunitario.
- La disciplina dei princìpi fondamentali degli ordinamenti delle professioni intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione e dei princìpi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato; la disciplina delle professioni intellettuali in tema di formazione e di organizzazione di particolare rilievo regionale spetta alle regioni.
- Per professione intellettuale si intende l\'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.
Art. 2.
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende:
(Definizioni)
- per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell\'articolo 1, comma 3;
- per «professione ordinistica», la professione per lo svolgimento della quale la legge richiede l\'iscrizione ad albi previo superamento dell\'esame di Stato e possesso degli altri requisiti accertati ai sensi di legge;
- per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non sia ricompresa nelle professioni di cui all\'articolo 2229 del codice civile o che sia oggetto di almeno una associazione professionale iscritta nel Registro di cui all\'articolo 35;
- per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma indipendente;
- per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
- per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;
- per «categoria», l\'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
- per «esercizio professionale», l\'esercizio della professione;
- per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
- per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;
- per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l\'esercizio della professione di interesse generale;
- per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali di cui all\'articolo 18;
- per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell\'Ordine professionale;
- per «esame di Stato», l\'esame, anche in forma di concorso, previsto per l\'accesso alle professioni ai sensi dell\'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
- per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell\'Ordine territoriale;
- per «associazioni professionali» le associazioni professionali di cui all\'articolo 34;
- per «sindacati», i sindacati dei professionisti;
- per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.
Art. 3.
(Principi fondamentali).
Le leggi ed i regolamenti, dello Stato e delle regioni, ai sensi degli articoli 4, 33,
35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si conformano ai seguenti principi fondamentali:
(Principi fondamentali).
- garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell\'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;
- tutelare i diritti e gli interessi generali connessi con l\'esercizio professionale, favorendo la prestazione da parte di privati di attività di interesse generale in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione;
- prevedere che l\'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f), e favorire l\'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse attraverso un esame di Stato che consista nella verifica dell’effettività e dell’utilità del tirocinio svolto;
- valorizzare e razionalizzare l\'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dell’economia della conoscenza e dello sviluppo del Paese con politiche specifiche e attraverso la consultazione periodica sulle grandi scelte economiche e sociali del Paese;
- garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti ad una effettiva e informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;
- individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali affini da unificare in un solo ordine o albo professionale, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente e riconoscere le nuove professioni in forma associativa, fermo restando il divieto di istituzione di nuovi ordini salvo che in materia di riconoscimento di diritti costituzionali;
- riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e revisionando le riserve già previste dalla legislazione vigente;
- conformemente ai princìpi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza, prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall\'esercizio di funzioni pubbliche o dall\'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possono esercitare, in particolare per quanto concerne i notai e i farmacisti;
- prevedere che l\'esercizio dell\'attività sia fondato sull\'autonomia e sull\'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista e sulla responsabilità;
- prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in forma associata o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell\'autonomia e dell\'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l\'iscrizione ad ordini, albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle attività riservate;
- assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un\'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all\'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell\'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall\'attività del professionista sia eventualmente derivato;
- consentire la pubblicità a carattere informativo, con esclusione della pubblicità comparativa e negativa, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni;
- prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all\'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, l\'individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;
- prevedere l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell\'esercizio dell\'attività professionale ai fini dell\'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e per le associazioni riconosciute di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando un idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara conforme alla normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi e fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l\'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all\'atto di assunzione dell\'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;
- per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l\' affidamento, prevedere l\'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza a ordini, collegi o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza, sui titoli di studio e professionali nonché sull\'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.
- riconoscere il principio secondo cui gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza ed autonomia, normativa contabile e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato.
Art. 4
(Principi specifici)
(Principi specifici)
- I Consigli nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in ordini e collegi, sentiti gli organismi territoriali, adottano, entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il nuovo ordinamento di categoria, con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti principi specifici:
- riconoscimento e attuazione in forma specifica dei principi fondamentali di cui all’art. 3;
- organizzazione territoriale basata su principi democratici e di trasparenza gestionale, con specifica valorizzazione delle strutture regionali;
- specificazione del ruolo degli ordini professionali a tutela dei cittadini utenti anche attraverso forme di convenzionamento con le associazioni dei consumatori;
- previsione di forme specifiche di formazione permanente, anche attraverso un sistema di crediti, con un monte ore comunque non inferiore a 60 ore annuali;
- riconoscimento della pubblicità informativa sui requisiti soggettivi e i contenuti delle prestazioni professionali offerte;
- obbligo di concordare preventivamente con il cliente il prezzo, in relazione ai contenuti, le modalità e i tempi prevedibili delle prestazioni professionali;
- riconoscimento del diritto all’equo compenso dei praticanti, della riduzione del periodo di tirocinio, della semplificazione dell’esame di Stato con la previsione che i componenti delle commissioni giudicatrici non possono essere in maggioranza appartenenti all’ordine professionale della sede territoriale in cui si svolge l’esame;
- obbligo di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali a garanzia del cliente;
- attuazione del principio di separazione organica tra consigli dell’ordine e organi di disciplina, eletti contestualmente e separatamente dai consigli degli ordini, che amministrano i procedimenti sanzionatori e che devono comunque essere composti con la presenza di membri territorialmente esterni all’ordine di appartenenza del professionista.
- L’ordinamento di categoria deve essere approvato, nei successivi sei mesi con regolamento del Governo ai sensi dell’art. 17 della legge n. 23 agosto 1998 n. 400, che ne verifica la conformità con i principi di cui al precedente comma, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro sessanta giorni.
- In caso di sostanziale inattuazione dei principi di cui al comma 1, il Governo procederà all’approvazione apportando le necessarie modifiche previa comunicazione al soggetto che ha adottato l’atto.