È emersa la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici e/o i locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.
Le norme si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali.
Gli altri edifici dovranno essere adeguati entro cinque anni dall\'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti non e\' richiesto alcun adeguamento qualora siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi o siano stati pianificati, o siano in corso, lavori sulla base di un progetto approvato dai Vigili del fuoco.
Nella regola tecnica sono presi in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza antincendio di un edificio: dall’ubicazione ai requisiti di resistenza al fuoco, dai prodotti da costruzione da utilizzare alle misure per l\'evacuazione in caso di emergenza (illuminazione, vie di uscita, uscite di sicurezza) fino agli impianti di estinzione incendi e alla segnaletica di sicurezza.
In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
- tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
- tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
- tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
- tipo 5: con oltre 1000 presenze.
Concentriamo la nostra attenzione sulle disposizioni di carattere più prettamente elettrico.
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