Modifiche importanti sono state introdotte alla parte 6 riguardante le verifiche.
Queste attengono principalmente:
• le prove;
• il rapporto di verifica iniziale;
• le verifiche periodiche;
• il rapporto della verifica periodica.
Il numero delle prove da eseguire passa da otto a dieci.
Ora sono previste anche le prove:
• di verifica dell’efficienza della protezione addizionale mediante interruttore differenziale;
• dell’ordine delle fasi;
• della caduta di tensione che prima era allo studio; verifica che può essere effettuata anche mediante calcolo utilizzando l’apposito Allegato D.
Per le prove d’isolamento sono cambiati i valori di resistenza (articolo 61.3.3) richiesti per gli impianti elettrici fino a 500 V, secondo quanto riportato nella tabella 6A, riprodotto in tabella 4.
È raccomandato che per i componenti elettrici riutilizzati siano disponibili, all’atto della verifica, documenti contenenti informazioni riguardanti almeno il costruttore ed i risultati dell’esame a vista e delle prove eseguite.
Ultimata la verifica iniziale deve essere redatto un rapporto (articolo 61.4), da rendere disponibile al committente, che deve contenere e specificare:
• l’oggetto della verifica;
• l’esito dell’esame a vista;
• i risultati delle prove;
• le raccomandazioni per le riparazioni e i miglioramenti.
Nell’allegato B, il metodo B2 per la determinazione della resistenza dell’anello di guasto d’ora in poi prevede solamente la prova della caduta di tensione (per le cui modalità operative è richiamata la Guida CEI 64-14 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori - 2007-02) e non più anche quella caratterizzata dal ricorso ad un’alimentazione separata con l’impianto fuori servizio e con il primario del trasformatore in cortocircuito.
Tutta la materia delle verifiche periodiche, che nel vecchio testo costituiva un allegato informativo, è diventata oggetto di prescrizione.
Con le verifiche periodiche s’intende far controllare nel tempo il mantenimento dell’efficienza dell’impianto rispetto:
• alla sicurezza delle persone e degli animali domestici contro i contatti elettrici e le ustioni;
• alla protezione contro i danni alle cose dall’incendio e dal calore prodotto dai guasti nell’impianto; nonché
• la conferma che l’impianto non è danneggiato o deteriorato in modo da ridurre la sicurezza;
• l’identificazione dei difetti dell’impianto e lo scostamento dai requisiti della norma CEI 64-8, che possono dar luogo a pericolo.
La norma affronta altresì il problema della frequenza delle verifiche periodiche e precisa che gli intervalli devono essere stabiliti di volta in volta in funzione delle sollecitazioni, specialmente di natura esterna, che investono l’impianto.
Fatta eccezione per gli impianti ubicati nei luoghi di lavoro, in quelli aperti al pubblico, nei cantieri e per gli impianti di sicurezza, per i quali possono necessitare intervalli più brevi, la frequenza consigliata è di 4 anni.
Per gli edifici residenziali possono essere considerati adeguati intervalli di tempo maggiori (per esempio 10 anni).
A seguito della verifica periodica di un impianto esistente, deve essere preparato un rapporto periodico (62.3.1).
Il rapporto deve riportare almeno:
• la descrizione dell’impianto o delle parti d’impianto oggetto di verifica;
• l’esito dell’esame a vista;
• i risultati delle prove;
• l’elencazione dei difetti riscontrati.
| TABELLA 4- RIPRODUZIONE DELLA TABELLA 6A - VALORI MINIMI DELLE RESISTENZE D\'ISOLAMENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale del circuito (Volt) | Tensione di prova in c.c. (Volt) | Resistenza d\'isolamento (M Ω ) | ||||
| Selv e Pelv | 250 | ≥ 0,5 | ||||
| Fino a 500 V compreso Felv | 500 | ≥ 1,0 | ||||
| Oltre 500V | 1000 | ≥ 1,0 | ||||