Parere sul DM 37/08

Pubblicato: 27 agosto 2012 Categoria: Notizie tecnico normative

La figura di “institore” può essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell’impresa, che costituisce il presupposto fondamentale - ai fini abilitativi - ai sensi dell’art.3 del DM 37/08 ?

Si fa riferimento all’e-mail datata 10 maggio 2011 con la quale è stato presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

 

In particolare la S.V. ha chiesto di conoscere se la figura di “institore” possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell’impresa, che costituisce il presupposto fondamentale - ai fini abilitativi - ai sensi dell’art.3 del d.m. 37/2008, tenuto conto che nell’impresa di installazione interessata al presente quesito, costituita nella forma giuridica di una s.p.a., l’amministratore unico non possiede i requisiti tecnico-professionali (art.4).

 

In caso di valutazione favorevole, la S.V. ha altresì richiesto se gravi a carico dell’institore, l’incompatibilità di cui all’art.3, comma 2 del d.m. medesimo.

 

In proposito, occorre rappresentare che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio competente per territorio, in quanto responsabile del procedimento.

 

Al riguardo si rappresenta che l’argomento in esame è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte di questa Amministrazione con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che “considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l’institore può rappresentare l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell’imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell’imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge”.

 

La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, si può considerare idonea a disciplinare anche il caso in esame.

 

 

Fonte: MSE