Parere ministeriale sul DM 37/08: c'è incompatibilità tra responsabile tecnico e la carica di Presidente di un Consiglio di Amministrazione ?

Pubblicato: 21 gennaio 2010 Categoria: Notizie tecnico normative

La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Napoli (8 giugno 2009)

In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2 (tra responsabile tecnico e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche ad un soggetto che ricopra, in altra società iscritta nel registro delle imprese - per altro tipo di attività -, la carica di consigliere nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si è del parere che, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Camera, l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica. 

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice.

Sono quindi da escludere - in linea teorica - ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con le cariche rivestite in altra impresa non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione e Presidente del C.d.A.-, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza. e che tale impegno sia svolto in modo continuativo e non solo onorario.