Un dipendente di un’impresa non può essere responsabile tecnico di un’altra impresa. Leggi il parere
Un dipendente di un’impresa non può essere responsabile tecnico di un’altra impresa
Parere (19/02/2010) del Ministero dello Sviluppo economico sul DM 37/08
La situazione sulla quale viene chiesto il parere è che il responsabile tecnico della propria impresa, inquadrato con contratto di part-time (VII° livello del CCNL del settore; 1 ora al giorno per complessive 20 ore mensili), lavora contemporaneamente - come dipendente – presso altra impresa.
Tenuto conto di ciò, viene chiesto al Ministero se tale situazione possa considerarsi legittima oppure se si incorre nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 3, comma 2 del d.m. 37/2008 (premettendo, in proposito, che la Camera di commercio, a suo dire, non ha formulato alcuna obiezione al riguardo).
Al riguardo, nel rispetto dell’autonomia decisionale e procedimentale della competente Camera di commercio, si è comunque del parere che l’art. 3, comma 2 prevede espressamente che la figura di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività di tipo continuativo.
Pertanto la situazione in essere, così come configurata, è in contrasto con la normativa suddetta ed è pertanto necessario procedere alla sostituzione del responsabile tecnico o alla rimozione, da parte del responsabile tecnico medesimo, della causa ostativa (cioè deve interrompere il rapporto di lavoro subordinato che ha con l’altra impresa).
Peraltro, in merito alla possibilità che un dipendente possa essere nominato responsabile
tecnico con rapporto di lavoro dipendente “part-time”, si rappresenta, in linea di principio, che la fattispecie in esame può essere presa favorevolmente in considerazione solo se la concreta configurazione di tale forma contrattuale garantisca pienamente, nel caso di specie, lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti dall’impresa medesima, cioè non impedisca, di fatto, al responsabile tecnico, il pieno e totale coinvolgimento nell’attività impiantistica complessivamente svolta dall’impresa medesima.
Tutto ciò al fine di evitare che possa essere eluso il principio che gli impianti vengano realizzati in conformità alla normativa vigente (che ha, in definitiva, come obiettivo principale, quello della sicurezza degli impianti).
A parere del Ministero quindi, il rapporto di lavoro dipendente così come configurato (n. 1 ora giornaliera e tot. n. 20 ore mensili) non appare comunque idoneo allo svolgimento della delicata mansione ricoperta dal responsabile tecnico in seno all’impresa medesima.