Entrato in vigore il 30 luglio, prevede nuove disposizioni per gli apparecchi elettromedicali usati nelle attività di estetica, tra le quali lampade abbronzanti, apparecchi per massaggi, elettrostimolatori e laser a uso estetico e terapeutico. Leggi la presentazione ed il testo del decreto
Nuovo decreto per gli apparecchi dei centri estetici
Pubblicato nella GU n. 163 del 15 luglio 2011 il DECRETO 12 maggio 2011, n. 110 "Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista"
Entrato in vigore il 30 luglio, prevede nuove disposizioni per gli apparecchi elettromedicali usati nelle attività di estetica, tra le quali lampade abbronzanti, apparecchi per massaggi, elettrostimolatori e laser a uso estetico e terapeutico.
L’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico presenti nell’allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e’ sostituito dall’allegato 1 del nuovo DM 110/2011.
Gli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono essere ancora utilizzati in Italia purché assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.
Per ogni apparecchio elettromeccanico vengono definiti:
• i riferimenti delle norme tecniche che devono essere adottate dai fabbricanti;
• le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione;
• le modalità di esercizio e di applicazione;
• le cautele d'uso.
Ricordiamo che per i centri estetici, normalmente alimentati con sistema TT, data la non elevatissima potenza richiesta, le normative principali da considerare e da rispettare sono la sezione 710 della norma CEI 64-8, che riguarda i locali ad uso medico, la guida CEI 64-56 “Criteri particolari per locali ad uso medico” e la norma CEI 62-39 “Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza” (che però è una norma di prodotto e non impiantistica).
Oltre al DM 37/08, l’unica disposizione legislativa che occorre consultare era la legge n. 1 del 4 gennaio 1990 “Disciplina dell'attività di estetista”, all’interno della quale venivano elencati quelli che erano da considerare come “apparecchi elettromeccanici per uso estetico”, cioè quegli apparecchi il cui uso caratterizza l’attività di estetista abilitato ai sensi della legge 1/90: ora questo elenco viene sostituto dal nuovo elenco del DM 110/2011.
Poiché un centro estetico rientra all’interno dei locali ad uso medico, il suo impianto elettrico è sempre soggetto a progettazione anche se dovesse avere solo locali di gruppo 0. A sua volta l’installazione deve essere affidata ad una impresa abilitata alla realizzazione degli impianti in base al DM 37/08 e iscritta nell’albo provinciale delle imprese artigiane. Al termine dei lavori tale impresa deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità.
Un centro estetico può essere un locale a se stante, oppure essere inserito all'interno di una struttura più grande, come un albergo, un centro polisportivo o un villaggio turistico.
Per poter individuare e classificare dal punto di vista della sicurezza elettrica tali strutture è necessario chiarire chi è, cosa fa e quali apparecchi usa un estetista. Un estetista è un professionista che cura la bellezza delle persone e che per poter svolgere il proprio lavoro e utilizzare apparecchi per uso estetico deve essere abilitato ai sensi della Legge 4 gennaio 1990 n.1, "Disciplina dell'attività di estetista".
L'estetista fa abitualmente uso di apparecchi elettrici per uso estetico con parti, anche estese, generalmente a contatto con la persona. Un apparecchio elettrico per uso estetico è definito dalla Norma CEI 62-39 come un apparecchio elettrico munito di una o più connessioni ad una particolare rete di alimentazione, destinato al trattamento estetico utilizzato dall'operatore estetico, e che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato.
Nel DM 110/2011 è riportato l'elenco degli apparecchi elettrici per uso estetico (la legge li chiama apparecchi elettromeccanici per uso estetico). Non tutti gli apparecchi per uso estetico elencati sono elettrici e quindi in questo caso non ci sono parti applicate e non c'è contatto fisico o elettrico e nemmeno trasferimento di energia da o verso la persona sottoposta a trattamento (es. apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo). Nei locali ad uso estetico non c'è pericolo di microshock, perciò a quest'ultimo gruppo di apparecchi (cioè quelli considerati non pericolosi) possono essere assimilati anche quelli con alimentazione interna (apparecchi alimentati a batteria) che, pur funzionando elettricamente e con parti applicate, non sono connessi alla rete di alimentazione come specificato nella definizione di apparecchio ad uso estetico.
Gli altri apparecchi elettrici utilizzati per la cura della persona, come l'asciugacapelli o il casco del parrucchiere, non essendo utilizzati da un estetista abilitato non erano contenuti nell'elenco dei 27 apparecchi estetici fornito dalla legge 1/90 e non lo sono nemmeno ora nel nuovo elenco e pertanto i locali per parrucchiere o barbiere non sono classificati come centri estetici.