La conversione in legge, con la legge 31/2008, del DL 248/2007 (decreto milleproroghe) conferma la proroga dei termini su responsabilità finanziaria dei produttori e obbligo di ritiro dei distributori in ragione di "1 contro 1".
La conversione in legge, con la legge 31/2008, del DL 248/2007 (decreto milleproroghe) conferma la proroga dei termini su responsabilità finanziaria dei produttori e obbligo di ritiro dei distributori in ragione di "1 contro 1". La legge 31/08, all'articolo 30, prevede:
- All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e' inserito il seguente : "1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b).
L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.". - All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2".
In sintesi il primo punto proroga (ad un mese successivo all'entrata in vigore di un DM non ancora pubblicato) l'obbligo del ritiro “uno contro uno” dei RAEE domestici da parte dei distributori, in attesa del citato DM (che doveva essere emesso entro il 28 febbraio) che individui delle procedure semplificate previste per la raccolta e il trasporto dei RAEE effettuato dai distributori (meno onerosa del ritiro e dello stoccaggio dei Raee presso i punti di vendita o depositi). Stiamo quindi parlando del posticipo dell'obbligo dei distributori di ritirare gratuitamente l'usato, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico.
Il secondo punto proroga al 31/12/08 l'obbligo di finanziamento individuale del produttore per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche cosiddetti “nuovi”. Il 31 dicembre 2008 diviene così il termine a partire dal quale i produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee nuovi.
Rimborso ai Comuni
E' stato firmato un accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, aderente a Confindustria), Federdistribuzione, CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria), Confcommercio-ANDEC (Associazione Nazionale importatori e Produttori di elettronica Civile), Confesercenti, Confcommercio-ANCRA (Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisioni Elettrodomestici Dischi e affini), ANCC-COOP (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), ANCD (Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti), ASSOFERMET (Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta ed affini) funzionale a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti tecnologici.
L'accordo prevede il rimborso forfettario di 10 milioni di euro da parte del settore della produzione destinato ai comuni italiani al fine di coprire parte dei costi da questi sostenuti e di realizzare nuove isole ecologiche sul territorio. Fino al 30% di questa somma sarà, infatti destinato, tramite un bando pubblico rivolto ai Comuni, alla realizzazione di Centri di raccolta sul territorio nazionale presso le quali potranno essere conferiti i rifiuti tecnologici da parte dei cittadini e da parte della piccola e grande distribuzione.
Informazioni utili su iscrizione, modifiche e comunicazioni al Registro AEE
Quali oneri sono previsti a carico delle imprese per l'iscrizione al Registro?
L'iscrizione al registro comporta il versamento di:
- diritto di segreteria pari a 30,00 €
- tassa di concessione governativa per un importo pari a 168,00 €
- imposta di bollo di importo pari a 14,62 €
I pagamenti possono essere effettuati con due modalità:
1/Pagamento tramite Telemaco e tramite bollettino postale
- Pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale.
- Upload, attraverso l'interfaccia utente del portale impresa.gov, della copia dell'attestato di versamento della T.C.G. acquisita mediante scanner.
- Trasmissione della pratica e relativi allegati, dal Portale Imprese alla CCIAA competente che restituisce automaticamente all'utente una ricevuta di avvenuta presentazione con codice pratica.
- Accesso a Telemaco Pay con abilitazione al menù Adempimenti Ambientali. L'accesso e il pagamento possono essere effettuati da soggetti diversi dall'impresa titolare della pratica, purché titolari di contratto Telemaco Pay
- Indicazione del codice pratica (desunto dalla ricevuta).
- Conferma dell'operazione di pagamento (previa verifica della disponibilità nei rispettivi conti “diritti” & “bolli” del prepagato).
2/ Pagamento tramite bollettino postale
- Pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale.
- Pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli mediante versamento in C/C postale : le istruzioni e i C/C saranno esposte nella “Guida in Linea”.
- Upload, attraverso l'interfaccia utente offerto da www.impresa.gov.it, in unica soluzione della copia di tutti gli attestati di versamento (bolli, diritti, T.C.G.) acquisiti
Qual è la normativa vigente?
La normativa vigente è la seguente:
- Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Supplemento ordinario n. 135 alla Gazzetta ufficiale 29 luglio 2005 n. 175) recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A al decreto stesso e ai rifiuti da esse derivanti (RAEE);
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 giugno 2006 (Gazzetta ufficiale 3 luglio 2006 n. 152) in materia di Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5 del Dlgs 25 luglio 2005, n. 151. La circolare fissa il termine del 1 luglio 2006 a partire dal quale è vietato commercializzare apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contenenti determinate sostanze pericolose. ù
- Decreto Legge 185 del 25 settembre 2007 che istituisce e stabilisce le modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che costituisce un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituisce il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
Cos'è il registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei raee?
Il sistema di gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si fonda sul principio della responsabilità del produttore per i prodotti a fine vita.
Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei RAEE agli impianti di trattamento, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici è a carico dei produttori presenti sul mercato.
L'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 prevede, al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee,.
All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettività o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attività non individuai esplicitamente la natura di produttore di Aee, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei Raee previsti dal presente decreto.
Il registro è stato istituito dal D.M. 25 settembre 2007 n. 185, pubblicato sulla G.U. del 5 novembre 2007.
Chi finanzia la gestione dei raee?
Le operazioni di trasporto dai centri di raccolta istituiti dai Comuni, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispetti costi.
Quali sono gli obblighi dei produttori di raee professionali?
I produttori di RAEE professionali immesse sul mercato dopo la data di entrata in vigore del sistema hanno l'onere di finanziare la gestione dei RAEE originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato a partire dalla predetta data.
Il finanziamento delle operazioni delle operazioni di gestione dei Raee professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del sistema è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.
Il produttore adempie a tali obblighi individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
Quali sono gli obblighi dei produttori di raee domestici storici?
Il finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento.
I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei Raee.
l produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei Raee storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici.
Quali sono gli obblighi dei produttori di raee domestici nuovi?
Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonchè delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di Raee provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo la data di avvio del sistema è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.
Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
Il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.
Qual è la disciplina per i produttori che si avvalgono di mezzi di comunicazione a distanza?
I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del Decreto legislativo 151 anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.
Quali soggetti dovranno iscriversi al registro nazionale?
L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque:
- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.
Devono inoltre iscriversi al registro:
- i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee
Esiste un elenco di prodotti per i quali vi è l'obbligo di iscrizione?
L'allegato 1) b al al Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di prodotti, raggruppati nelle 10 tipologie dell'Allegato 1) a.
Le imprese che fabbricano, importano, immettono sul mercato tali prodotti devono iscriversi al registro.
Sono previste sanzioni?
Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Dlgs. 151/2005 immette sul mercato AEE, è punito ai sensi dell'articolo 16 del decreto citato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
Il produttore che non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni sui prodotti immessi annualmente sul mercato, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
Quali sono i compiti in capo alle Camere di Commercio?
Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 prevede:
- l'istituzione di una sottocategoria dell'Albo Nazionale Gestori relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE (articolo 8 comma 12)
- che i titolari degli impianti comunichino annualmente i dati relativi ai rifiuti trattati tramite una sezione speciali del Modello Unico di Dichiarazione (articolo 9 comma 4 )
- che i produttori possano immettere sul mercato le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo a seguito di iscrizione al registro nazionale, da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza. Le modalità di effettuazione dell'iscrizione sono demandate ad un Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive (articolo 14 comma 2)
- che le Camere di commercio, comunicano ad un Comitato di vigilanza e di controllo istituito dall'articolo 15 l 'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività (articolo 14 comma 3)
- che Il Comitato predispone ed aggiorna il registro, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio e raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato (articolo 15 comma 1)
Qual è la scadenza per l'iscrizione?
L'iscrizione al registro dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13 comma 8 o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano.
Il D.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2007 ed entra in vigore il 20 novembre 2007.
La scadenza per l'iscrizione è quindi il 18 febbraio 2008 .
Come viene effettuata l'iscrizione?
L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza.
L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale www.impresa.gov
L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite firma digitale: il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di smart card, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza .
A seguito della trasmissione dell'istanza di iscrizione al Registro è prevista un'istruttoria?
Le Camere di Commercio non dovranno effettuare verifiche sulle iscrizioni dei produttori: la procedura telematica di iscrizione prevede una serie di controlli e di vincoli che facilitano l'inserimento di informazioni corrette e significative.
Una volta effettuata la trasmissione e versato il diritto di segreteria il sistema rilascerà automaticamente il numero di iscrizione al Registro Nazionale
I compiti di controllo e vigilanza sulle comunicazioni sono attribuiti al Comitato di vigilanza e di controllo.
Come deve essere effettuata la suddivisione delle AEE in domestiche e professionali?
Qualora il produttore non disponga dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione.
Come si iscrive un produttore non stabilito nel territorio italiano?
Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
Cosa si intende per peso effettivo di un'apparecchiatura?
Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.
Quali dati deve comunicare il produttore?
All'atto dell'iscrizione al Registro il Produttore deve indicare:
- l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151;
- lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE);
- per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1a del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di. illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;
- l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea;
- le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151.
- per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.
Quali dati deve comunicare il Sistema Collettivo di Finanziamento?
Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 don le modalità di cui all'articolo 3 comma 3, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:
- i dati relativi alla sua costituzione;
- i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni. produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1a del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , come ulteriormente suddivise nell'allegato 1b del medesimo decreto legislativo, gestite;
- le tipologie di RAEE gestite, sécondo la seguente classificazione:
- RAEE domestici storici
- RABE professionali storici
- RAEE domestici nuovi
- RAEE professionali nuovi
- RAEE illuminazione
Le variazioni ai dati dell'iscrizione devono essere comunicate?
I produttori e i Sistemi Collettivi di Finanziamento comunicano, con le medesime modalità previste per l'iscrizione, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione
Cos'è il numero di iscrizione?
Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni, dal suo rilascio, il numero di iscrizione, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 del D.M. 185 del 25 settembre 2007, deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.
Qual è il soggetto destinatario dei dati comunicati?
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e di controllo istituito presso il Ministero dell'Ambiente, l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro Nazionale. La trasmissione avviene via telematica
Fonti: retembiente.it - registroaee.it