Già la norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio” si occupa di verifiche e manutenzione di tali impianti, affermando all’art. 8 che la verifica comprende:
- l’accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;
- il controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54;
- il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla norma UNI 9795;
- l’esecuzione di prove di funzionamento (tra le quali anche quella sulla centrale di controllo), di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio;
La norma UNI 9795 indica dettagliatamente quali siano queste prove di funzionamento da effettuare sul campo, sui vari tipi di rivelatori. A verifica avvenuta deve essere rilasciata un’apposita dichiarazione.
Per quanto riguarda l’esercizio dei sistemi di rivelazione incendi, all’art. 9.1 si dice che il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza dell’utente che deve provvedere:
- alla loro manutenzione, richiedendo, dove necessario, le opportune istruzioni al fornitore;
- a fare eseguire come minimo due ispezioni di controllo all’anno;
A cura dell’utente deve essere tenuto un apposito registro (da mettere a disposizione dell’autorità competente), firmato dai responsabili e costantemente aggiornato su cui devono essere annotati:
- i lavori svolti sui sistemi o nell’area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, etc.), qualora essi possano influire sull’efficienza dei sistemi stessi;
- le prove eseguite;
- i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
- gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del sinistro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l’efficienza dei sistemi;
- Le operazioni di controllo e manutenzione periodiche evidenziando, in particolare le eventuali variazioni riscontrate sia nel sistema sia nell’area sorvegliata, rispetto alla situazione dell’ultima verifica precedente e le eventuali carenze riscontrate;
Al successivo articolo 9.2, la nuova edizione della norma UNI 9795 (aprile 2005) riprende frasi e concetti sulle responsabilità del datore di lavoro nell’attività di manutenzione, ripresi dal DM 10/03/98. Oltre a questo viene detto, sempre in accordo con il decreto, che “ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto ad almeno due visite di controllo e manutenzione all’anno, con intervallo fra le due non minore di 5 mesi”. I risultati delle operazioni di controllo devono risultare, oltre che nell’apposito registro, anche nel certificato di ispezione.
Un’ultima indicazione, la norma UNI 9795 la offre riguardo alle operazioni da effettuare occasionalmente dopo che si è verificato o un guasto sull’impianto o un intervento dell’impianto a seguito di un incendio:
- provvedere alla sostituzione tempestiva degli eventuali componenti danneggiati;
- fare eseguire, in caso d’incendio, un accurato controllo dell’intera installazione al fornitore incaricandolo, nel contempo, di ripristinare la situazione originale, qualora fosse stata alterata;
- ripristinare i mezzi di estinzione utilizzati;
La norma UNI 9795 indica la periodicità semestrale degli interventi di controllo, ma non specifica nel dettaglio cosa fare.