Non possibile l’installazione di un ascensore in una chiostrina di un condominio

Pubblicato: 6 ottobre 2009 Categoria: Ultime notizie

La sentenza tratta dell'installazione di un ascensore in una chiostrina che avrebbe comportato la stabile ed esclusiva occupazione da parte di alcuni condomini di una porzione della chiostrina che sarebbe stata così destinata all'uso soltanto dei condomini a vantaggio dei quali sarebbe stato costruito l'impianto. Leggi la sintesi della sentenza e il testo intero

Ascensore
Non è possibile, nemmeno quale abbattimento delle barriere architettoniche, installarlo in una chiostrina se lede i diritti anche di un solo condomino
Sentenza Cassazione civile, Sezione II, 14 giugno 2009 n. 14786

La sentenza tratta dell'installazione di un ascensore in una chiostrina che:
1) avrebbe comunque comportato la stabile ed esclusiva occupazione da parte di alcuni condomini di una porzione della chiostrina che sarebbe stata così destinata all'uso soltanto dei condomini a vantaggio dei quali sarebbe stato costruito l'impianto;

2) la sottrazione definitiva di parte del suolo comune all'uso della collettività nonché la realizzazione del vano ascensore avrebbe "conculcato" direttamente ed immediatamente il diritto del condomino dissenziente all'uso della chiostrina a causa della compressione delle facoltà di godimento della colonna d'aria e di luce, così evidentemente ritenendo che, in considerazione delle stesse caratteristiche dell'impianto e della sua ubicazione, si sarebbe verificata la sostanziale compromissione della funzione naturale del bene comune, tenuto conto che le chiostrine sono cortiletti interni, che sono destinati a dare aria e luce all'immobile;

3) l'installazione dell'impianto avrebbe altresì direttamente ed immediatamente comportato la chiusura delle aperture del vano scala, determinando così privazione di aria e luce).
In tema di installazione di un ascensore in una chiostrina ad opera di alcuni condomini, è vero che è legittimo, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno nel rispetto del principio generale di cui all'art. 1102 cod. civ.
D'altra parte, la trasformazione della cosa comune nell'interesse esclusivo di alcuni condomini e con pregiudizio del diritto di godimento della stessa anche di un solo condomino, configura l'innovazione vietata dall'art. 1120 cod. civ., comma 2, atteso che in tal caso:

    a) l'uso del bene avviene in violazione del limite sancito dall'art. 1102 cod. civ., di non alterare la destinazione naturale ed esorbita dal novero delle modifiche consentite al condomino, dovendo peraltro intendersi per innovazione in senso tecnico-giuridico non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria;

    b) le innovazioni che comportano la compromissione dei diritti degli altri condomini sono vietate ai sensi dell'art. 1120 c.c., comma 2, in quanto rendono il bene inservibile all'uso comune, dovendo qui considerarsi che la condizione di inservibilità del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino e' riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene.

Non può al riguardo neppure richiamarsi la disposizione di cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 1, che in tema di innovazioni idonee "ad eliminare le barriere architettoniche” prevede per facilitare il raggiungimento della maggioranza un abbassamento del quorum che sarebbe richiesto per le innovazioni, richiamando quelli di cui all'art. 1136 c.c., commi 2 e 3. Infatti l'art. 2, comma 3 citato fa salvo il disposto dell'art. 1120 c.c., comma 2, e art. 1121 c.c., comma 3, così escludendo la deroga al divieto delle innovazioni pregiudizievoli.