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Marchatura CE e marchio di qualità

Pubblicato: 10 maggio 2012 Categoria: Altro
Marchatura CE e marchio di qualità
Contrassegni grafici, indicanti diversi marchi di qualità, coesistono spesso con il simbolo della marcatura CE sull’involucro di molti prodotti (figura 3) tanto da indurre a volte in confusione circa il significato e le differenze sostanziali tra i concetti che le due tipologie di contrassegni rappresentano.
Come visto, il costruttore di un prodotto (o comunque chi è responsabile dell’immissione dello stesso sul mercato comunitario), è obbligato a seguire le prescrizioni di tutte le direttive nel cui campo di applicazione rientra quel prodotto.
Il simbolo grafico “marcatura CE” rappresenta in quest’ottica una dichiarazione implicita del fatto che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive e, si noti bene, andrebbe considerato a tutti gli effetti un fattore di qualità del prodotto.
Tuttavia la marcatura CE viene apposta dal costruttore sotto propria responsabilità e, trattandosi a tutti gli effetti di un’autocertificazione, esiste evidentemente il potenziale pericolo che fabbricanti con pochi scrupoli appongano sui propri prodotti la marcatura senza aver preventivamente ottemperato alle disposizioni di legge.
Al fine di fornire al consumatore sufficiente garanzia in merito (garanzia che, per quanto detto, la sola marcatura CE non è purtroppo sufficiente a fornire) sono sempre più le aziende costruttrici che, per strategia propria, ricorrono ad enti terzi di verifica riconosciuti in ambito comunitario.

Tali enti effettuano un servizio periodico di controllo sui prodotti applicando le disposizioni delle direttive: qualora l’esito di tali verifiche sia positivo, l’ente concede al costruttore l’uso del proprio simbolo il quale viene così a rappresentare per il prodotto un marchio di qualità che contraddistingue l’ente terzo coinvolto.
Da quel momento, e fino a quando il costruttore vuol mantenere la concessione d’uso del marchio, l’ente mantiene attive tutte le procedure di verifica e controllo avviate. Per l’Italia, l’ente preposto a questo scopo è l’Istituto Italiano del Marchio di qualità o Imq la cui personalità giuridica venne riconosciuta dallo stato mediante il Dpr numero 134 del 1971.
A differenza della marcatura “CE”, i marchi di qualità non sono quindi obbligatori bensì volontari da parte del costruttore.
L’avvenuta concessione di un marchio di qualità in un certo paese, non dà diritto al costruttore ad ottenere lo stesso marchio, od uno corrispondente, in un diverso paese.
Esiste tuttavia una procedura di riconoscimento reciproco dei marchi (alla quale partecipano diverse nazioni europee) che ha lo scopo di superare tale problematica.

Si noti come, nel caso della marcatura CE, un eventuale controllo tecnico sui prodotti da parte delle autorità di vigilanza preposte potrà essere effettuato solamente dopo che l’immissione sul mercato abbia avuto luogo, mentre nel caso dei marchi di qualità il servizio di controllo dell’ente terzo ha spesso inizio già durante le fasi di produzione e si protrae anche dopo la prima immissione sul mercato (mediante controlli a campione sulla produzione).
Marcatura CE e marchi di qualità hanno quindi finalità diverse, sono complementari tra di essi, e possono coesistere su uno stesso prodotto. Evidenti e ragionevoli esigenze di spazio non consentono di approfondire ulteriormente molti concetti qui solamente sfiorati (per chi volesse saperne di più, sono riportate, nella sezione che segue, utili indicazioni allo scopo).
Apprese tuttavia le linee generali che devono guidare all’applicazione delle direttive europee, ci riproponiamo, in un futuro articolo, di approfondire il contesto delle singole direttive coinvolte nel settore elettrico.

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