Manutenzione impianti elettrici - Subappalto vietato alle imprese di categoria OG11 (impianti tecnologici)

Pubblicato: 4 febbraio 2009 Categoria: Notizie tecnico normative

Una Commissione appaltante delibera l’esclusione di una impresa dalla gara di appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici. L’impresa aveva previsto il subappalto. Leggi la sintesi della sentenza e il testo intero

Manutenzione impianti elettrici
Subappalto vietato alle imprese di categoria OG11
(impianti tecnologici)

Sentenza Tar Lazio 18/12/2008 n.11162

Premessa
Una Commissione appaltante delibera l’esclusione di una impresa dalla gara di appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici della sede del Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi.
L’esclusione è relativa al fatto che il bando di gara e il relativo disciplinare dispongono il divieto di subappalto della categoria OG11, mentre l’impresa ricorrente, pur munita di attestazione SOA nella categoria OG11, ha esplicitamente dichiarato nell’offerta che “in caso di aggiudicazione intende riservarsi la possibilità di subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del Codice, le opere relative alla categoria OG11 e OG1”.

Ricorso
Il ricorso dell’impresa esclusa dal bando verte sul fatto che l’aver dichiarato di voler accedere al subappalto non poteva essere considerata un’autolimitazione della capacità tecnica e/o economica dell’impresa, costituendo il subappalto uno strumento fruibile sia per supplire a parziali carenze circa i requisiti richiesti sia per determinare specifiche scelte organizzative dell’imprenditore, quand’anche abilitato in proprio.
Nel caso in questione, secondo l’impresa ricorrente quindi avrebbe omesso di verificare la piena sussistenza da parte della ricorrente dei requisiti per aspirare legittimamente all’affidamento, ancorandosi ad una dichiarazione formale che ben poteva essere disattesa, senza per ciò causare una lesione al principio della par condicio.

In relazione al bando la ricorrente assume che in esso non era prevista alcuna esplicita esclusione dalla gara qualora il concorrente avesse dichiarato di voler subappaltare i lavori ricadenti nella categoria OG11, aggiungendo che non vengono indicate quali siano le opere speciali che in sé considerate superano la soglia del 15% dell’importo dell’appalto.

Sentenza
Il TAR fa notare che il bando di gara indica quale oggetto dell’appalto “impianti elettrici”, categoria OG11. Tuttavia siffatta categoria, che qualifica i lavori di cui trattasi, raggruppa in sé varie tipologie di opere altamente specializzate le quali, come emerge dagli elaborati progettuali che individuano le lavorazioni specializzate, sono interconnesse tra loro e non eseguibili separatamente.
La circostanza che con la sigla OG11 si indichi una categoria generale di opere, non può essere di ostacolo al divieto di subappalto, essendo essa caratterizzata da un notevole contenuto tecnologico e da una rilevante complessità tecnica.

Secondo la parte ricorrente, l’amministrazione per giustificare il divieto imposto avrebbe dovuto indicare nel bando quali opere speciali, in sé considerate, superano la soglia del 15% dell’importo dell’appalto; tuttavia nel caso in esame tale indicazione non occorreva poiché la sola categoria specialistica con una incidenza superiore al 15% del valore dell’appalto, e cioè la OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), assorbe la quasi totalità dell’importo dei lavori da eseguire, come è facilmente rilevabile dalla documentazione di gara, sicché, dovendo essa essere ricompresa tra quelle lavorazioni che figurano nell’elenco di cui all’art. 72, comma 4, del DPR 554 del 1999, non era subappaltabile.

Ne consegue che il divieto di subappaltare le opere oggetto di gara è stato legittimamente previsto dalla amministrazione appaltante e ciò anche in relazione al chiaro dettato dell’art. 10 del bando di gara, che, dopo aver richiamato il divieto di subappalto e precisato che “le lavorazioni di cui al presente bando devono essere eseguite direttamente dai soggetti affidatari e non possono essere affidate in subappalto”,