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Locali e tipologie di impianto in cui è previsto il comando di emergenza (2)

Pubblicato: 15 aprile 2004 Categoria: Guide e approfondimenti
Grandi cucine a gas

  • Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che \"l’interruttore generale nei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, deve essere installato all’esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata\". Le grandi cucine a gas rientrano in questi altri casi e quindi il comando di emergenza deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata, ma non all\'esterno dei locali.
  • Negli impianti per la produzione del calore (fra le quali quindi anche le cucine) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82).
  • Se la grande cucina a gas è classificata come luogo con pericolo di esplosione devono essere rispettate le disposizioni della norma CEI 31-33, che all\'art. 8.1 afferma \"per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato\". E\' da notare che in questo caso il comando di emergenza va installato indipendentemente dalla potenza della cucina.
  • Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all\'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le grandi cucine.


Gruppi elettrogeni

  • Per i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 64 del DM 16/2/82). Un dubbio è sorto sul fatto che i gruppi elettrogeni che alimentano servizi antincendio siano effettivamente soggetti al controllo dei vigili del fuoco. Un parere del Ministero dell\'interno (Prot. nr. P761 Sott. 4 del 21/06/01) considera i gruppi elettrogeni a servizio esclusivo per gli impianti idrici antincendio rientranti tra quelle di cui al punto 64 del DM 16.02.82, specificando che le per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendio applicabili, deve farsi riferimento ai criteri generali di cui all\'art. 3 del DPR 577/82. A questo punto non è chiaro se ai gruppi elettrogeni che alimentano servizi antincendio si debba applicare il DM 8/3/85, e quindi conseguente comando di emergenza. Poichè la circolare di cui parliamo al punto successivo (n. 31/78) lo esclude, la logica suggerisce di seguire questa interpretazione.
  • La circolare del Ministero dell\'Interno n. 31 del 31/8/78, modificata dalla circolare M.I. n. 12 dell\'8/7/03, al punto 4.2 afferma \"l\'arresto del motore deve provocare l\'esclusione della corrente elettrica dei circuiti di alimentazione del motore stesso fatta eccezione della illuminazione di sicurezza del locale ove il gruppo è ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere garantita\", mentre al punto 7.1 dice che \"I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell\'impianto, devono essere centralizzati su quadro da situare il più lontano possibile dai gruppi e in posizione facilmente accessibile\". Il campo di applicazione di questa circolare è il seguente: installazioni aventi potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel caso di accoppiamento a macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW. Non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi struttura. Quindi questa circolare esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione i gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio.


Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

  • Il DPR 340/03 (24/10/03) prevede all’art. 7 che “Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche di ….. interrompere integralmente il circuito elettrico dell\'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica”. E ancora all’art. 9 dello stesso decreto si afferma che “L\'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l\'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile”.
  • Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82).


Impianti di distribuzione stradale di gas naturale (metano) per autotrazione

  • Il DM 24/05/02 prevede all’art. 2.8 l’installazione di un “Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di …. interrompere integralmente il circuito elettrico dell’impianto, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza”.
  • Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82).


Impianti sportivi

  • Il DM 18/3/96, all\'art. 17 prevede che per gli impianti sportivi in cui si svolgono attività regolate dal CONI e dalle Federazioni riconosciute dal CONI, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100, \"il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall\'incendio per consentire di porre fuori tensione l\'impianto elettrico dell\'attività\".


Laboratori elettrici

  • La norma CEI 64-8, nel commento all\'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori elettrici


Lampade a scarica ad alta tensione

  • La norma CEI 64-8, nel commento all\'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le lampade a scarica alimentate ad alta tensione.


Locali di pubblico spettacolo

  • Nei locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 83 del DM 16/2/82). In questo tipo di locali sono compresi: impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale da bingo, sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre sono esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei.
  • Il DM 19/8/96 al titolo 18, punto 4, afferma che \"all\'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l\'ubicazione ...... dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell\'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile\". Ricordiamo che il presente decreto si applica a \"teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi all\'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all\'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all\'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell\'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l\'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all\'espletamento delle esibizioni canore ed all\'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”. Occorre infine ricordare che il decreto in questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.
  • Anche la norma CEI 64-8, sezione 752, prevede \"un comando di emergenza atto a porre fuori tensione l\'intero impianto elettrico con l\'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in un ambiente facilmente raggiungibile dall\'esterno in caso di emergenza\", ma non accessibile al pubblico, o posto in un armadio chiuso a chiave.
  • La stessa disposizione viene ripresa dalla guida CEI 64-14 dove all\'art. 10.14.2 dice che occorre \"sia presente, ma non disponibile al pubblico, un comando di emergenza posto in un luogo facilmente raggiungibile dall\'esterno\".
  • Infine anche la guida CEI 64-54, agli articoli 3.5.1 e 8.3.1 prevede che “in uno o più punti costantemente presidiati e facilmente raggiungibili dall’esterno, secondo la tipologia del luogo e dell’impianto, in caso di emergenza si dovranno prevedere dei pulsanti di comando atti a porre fuori tensione l’intero impianto elettrico esclusi i circuiti di sicurezza”.


Luoghi con pericolo di esplosione

  • Il DPR 547/55, all\'art. 333 afferma che \"le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all\'esterno dei locali pericolosi o prima dell\'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari\". I luoghi degli articoli 329 e 331 sono stati individuati dal DM 22/12/58 attraverso due tabelle che elencano i luoghi pericolosi per presenza di gas e quelli pericolosi per presenza di polveri. Il comando di emergenza, secondo il DPR 547/55, è dunque obbligatorio solo nei luoghi elencati dal DM 22/12/58 e non in tutti i luoghi classificati con pericolo di esplosione secondo le norme CEI.
  • In ogni caso anche le norme CEI prevedono l\'installazione del comando di emergenza, questa volta in tutti i luoghi classificati come tali per la presenza di gas, all\'art. 8.1 della CEI 31-33: \"per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato\" (ad esempio i rilevatori di atmosfera esplosiva).
  • Inoltre molte delle attività elencate dal DM 16/2/82, sottoposte all\'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi, e quindi soggette all\'obbligo dell\'installazione del comando di emergenza in base al DM 8/3/85, sono classificate come luoghi con pericolo di esplosione.


Luoghi di lavoro

  • Innanzitutto, molte delle 97 attività elencate dal DM 16/2/82, presuppongono la presenza di lavoratori subordinati, cioè sono luoghi di lavoro.
  • Il DPR 547/55, al capo IV, art. 288 dice che \"gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all\'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare\". Certo è un indizio un pò flebile, per sostenere che il legislatore, nel 1955, intendesse con questo l\'installazione di un comando di emergenza, ma comunque il concetto, un pò allargato, è lo stesso.
  • Un altro indizio viene dal DM 10/3/98 allorquando afferma che (punto 8.2 dell\'allegato VIII) \"Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano (di emergenza) deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati ..... l\'ubicazione dell\'interruttore generale dell\'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili\".


Magazzini

  • Nei locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 88 del DM 16/2/82).


Metropolitane

  • Il DM 11/1/88 all\'art. 6.2.1.1 afferma che \"Adiacenti agli idranti o naspi situati a piano banchina devono essere collocati interruttori per la esclusione della tensione alla linea di contatto; appositi cartelli devono correlare l\'uso degli idranti all\'azionamento dei suddetti interruttori\". Questo decreto si applica agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie.


Officine di verniciatura

  • Nelle officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 21 del DM 16/2/82). Va precisato che per numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente impiegati nella lavorazione specifica.


Ospedali, Case di cura e simili

  • Negli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 86 del DM 16/2/82). Essendo queste strutture in genere molto estese, è consigliato utilizzare un comando di emergenza per ogni compartimento antincendio, o eventualmente per gruppi di compartimento antincendio attigui, segnalando chiaramente la zona che viene disattivata con ciascun comando. Fra le attività comprese nel punto 86 del DM 16/2/82 sono da considerare anche le case di riposo.


Ristoranti

  • La guida CEI 64-53, all’art. 14.5.1 prevede l’installazione di un comando di emergenza all’interno del locale cucina e in casi particolari anche all’esterno. Il testo completo dell’articolo è il seguente: “Deve essere previsto un comando di emergenza interno al locale (cucina), in posizione facilmente accessibile, che interrompa l’alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori elettrici della cucina, o di parte di essi, per i quali sia necessario eliminare pericoli imprevisti (anche di natura non elettrica). Si raccomanda che tale comando non interrompa i circuiti luce. Deve essere inoltre previsto, in caso di a) presenza di un apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo ricaricabile con autonomia minima 1 ora e tempo di ricarica massimo 12 ore in prossimità del centralino d’appartamento e in caso di presenza di b) lampade ad accensione automatica nelle varie stanze e corridoi, un comando di emergenza installato all’esterno del locale cucina in posizione facilmente accessibile da un ingresso, per togliere tensione a tutto l’impianto”.


Scuole di ogni ordine, grado e tipo

  • Nelle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 85 del DM 16/2/82). Il decreto si applica anche alle università, ma non agli asili nido.
  • Il comando di emergenza è anche espressamente previsto dal DM 26/8/92, all\'art. 7.0 dell\'allegato: \"ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all\'impianto elettrico dell\'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell\'ingresso o in posizione presidiata\". Questa disposizione vale per le scuole di tipo 1,2,3,4 e 5, cioè le scuole con un numero di presenze dai 101 in sù, mentre non si applica alle scuole di tipo 0 (fino a 100 persone). In pratica quindi, questa prescrizione non fa altro che ripetere quella del decreto 8/3/85.
  • L\'installazione del comando di emergenza viene naturalmente ripresa anche dalla guida 64-52, all\'art. 6.3: \"Ogni struttura scolastica deve essere munita di un comando di emergenza, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all\'intero impianto elettrico con l\'eccezione dell\'alimentazione di sicurezza e delle pompe antincendio. A tal fine può essere utilizzato un comando a lancio di corrente, purché sia dotato di una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando, posto nelle vicinanze dell\'ingresso della struttura o in posizione presidiata\". In questo caso non vengono posti limiti inferiori al numero di persone presenti nella scuola per l\'installazione del comando di emergenza: ricordiamo comunque che la CEI 64-52 è una guida, non una norma.
  • Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all\'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori didattici.


Sistemi di ventilazione

  • La norma CEI 64-8, nel commento all\'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi i sistemi di ventilazione.


Stabilimenti e impianti di gas

  • Questa voce comprende due attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 1 e 2, per le quali è dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell\'allegato A del DM 8/3/85.

Allegati scaricabili
Guida al comando di emergenza negli impianti

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