La norma CEI 64-15 prescrive, all’art. 3.6, che nel locale adibito a contenere la cabina di trasformazione, nel locale adibito a contenere i gruppi elettrogeni e nel locale adibito a contenere le batterie di accumulatori devono essere adottati i seguenti provvedimenti: ….. b) in ogni locale deve essere previsto un sistema di rivelazione e allarme antincendio, ed è preferibile l’installazione di un impianto di spegnimento incendi;
La norma CEI 64-15 si applica agli edifici pubblici o privati, monumentali o meno, pregevoli per rilevanza storica o artistica sia dal punto di vista della struttura che del contenuto o di entrambe, destinati ad abitazione (es. castelli, ville, etc), al culto (es. cattedrali, chiese, cappelle private, etc), a bene demaniale (es. palazzi adibiti ad uffici pubblici, etc), oppure adibiti a musei, gallerie, mostre o esposizioni di oggetti d’arte o collezioni, biblioteche, archivi storici, teatri e simili.
Impianti sportivi
Esistono prescrizioni particolari, riguardo alla rivelazione incendi, dettate dal DM 18/3/96 che riguardano gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Le prescrizioni valgono anche se l\'impianto è inserito in un complesso non sportivo sono valide nel caso in cui è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100:
- Art. 8: Sistema di vie d’uscita - Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all\'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati ……;
- Art. 15: Strutture, finiture ed arredi - Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l\'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 ……………;
- Art. 16: Depositi – [Per] i locali, di superficie superiore a 25 m² destinati al deposito di materiale combustibile, ……. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio……;
- Art. 17: Impianti tecnici - Il sistema utenza deve disporre dei seguenti
impianti di sicurezza: …… c) rilevazione; d) impianti di estinzione incendi.
L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<
0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad
interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio. Il
dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale
da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia dell\'alimentazione
di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello
spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue: - segnalazione e allarme: 30 minuti; ……
Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi: Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all\'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l\'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell\'ambito dell\'attività. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato. - Art. 19: Gestione della sicurezza - All\'ingresso dell\'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni ……. ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione: …. del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;……..
Locali di pubblico spettacolo
Il DM 19/08/96, prevede in diversi articoli il ricorso agli impianti di rivelazione:
- Art. 2.3.2 i): Titolo II – Disposizioni generali per la costruzione dei locali: qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l\'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, ….;
- Art. 2.3.3: Titolo II – Disposizioni generali per la costruzione dei locali: Materiale scenico. Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso l\'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. é consentito l\'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico…..;
- Art. 4.3.4: Titolo IV – Misure per l’esodo del pubblico dalla sala: Lunghezza delle vie di uscita. Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall\'interno della sala, fino a luogo sicuro, ….. non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi ……;
- Art. 4.5.3: Titolo IV - Ventilazione. I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell\'entrata alle scale, in posizione segnalata;
- Art. 12.3.2 b): Titolo XII – Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione, condotte: …… Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo……;
- Art. 12.3.2 c): Titolo XII – Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione, dispositivi di controllo: Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l\'arresto dei ventilatori in caso d\'incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d\'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all\'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l\'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L\'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L\'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l\'intervento manuale dell\'operatore;
- Art. 13.1: Titolo XIII – Impianti elettrici. Generalità: i seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:…… c) rivelazione; d) impianti di estinzione degli incendi; ………;
- Art. 13.2: Titolo XIII – Impianti elettrici. Impianti elettrici di sicurezza: L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<=0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ….. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: -- rivelazione e allarme: 30 minuti; …….
- Titolo XVI: Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi: Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d\'incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard. Gli impianti devono essere realizzati a regola d\'arte secondo le norme UNI 9795;
- Art. 18.6: Titolo XVIII - Gestione della sicurezza: Registro della sicurezza antincendio. Il responsabile dell\'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi ……;
- Titolo XIX: - Adeguamento degli edifici esistenti. I locali esistenti, di cui all\'art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni dell\'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti: ….. - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
Ricordiamo che il DM 19/08/96 si applica a \"teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi all\'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all\'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del decreto anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all\'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell\'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l\'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all\'espletamento delle esibizioni canore ed all\'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”. Occorre infine ricordare che il decreto in questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia;
Le stesse disposizioni sono ribadite anche dalla guida CEI 64-54;
Luoghi di lavoro
Il DM 10/03/98 contiene diverse prescrizioni riguardanti l’installazione degli impianti di rivelazione incendi nei luoghi di lavoro:
- Art. 1.4.4 - Allegato I: Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. Classificazione del livello di rischio di incendio…… C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato …… c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, e\' possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi……;
- Art. 1.4.5 - Allegato I: Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. Adeguatezza delle misure di sicurezza. Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene ……. sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, e\' da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. …….. Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l\'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative: ………… C) Rivelazione ed allarme antincendio 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico); ………..3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
- Art. 2.8 – Allegato II. Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi. Lavori di manutenzione e ristrutturazione…. Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato…..;
- Art. 3.7 – Allegato III. Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio. Misure di sicurezza alternative. Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l\'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l\'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, ……. ……. e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione;
- Art. 3.9 - Allegato III. Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio. Porte installate lungo le vie di uscita. …….L\'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito: - dell\'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;…….
- Art. 4.1 – Allegato IV. Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio. Obiettivo. L\'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l\'allarme e\' di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L\'allarme deve dare avvio alla procedura per l\'evacuazione del luogo di lavoro nonché l\'attivazione delle procedure d\'intervento;
- Art. 4.5 - Allegato IV. Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio. Rivelazione automatica di incendio. Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio e\' di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l\'area interessata dall\'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura. Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio e\' da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone. Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l\'installazione di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l\'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa. Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo. Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati;
- Art. 4.6 - Allegato IV. Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio. Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative. Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi: - installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale; - installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti; - miglioramento dell\'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi; - installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme;
- Art. 6.1 – Allegato VI. Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. Generalità. Tutte le misure di protezione antincendio previste: ……. - per la rivelazione e l\'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza;
- Art. 8.2 – Allegato VIII. Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio. Contenuti del piano di emergenza. I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono: - il sistema di rivelazione e di allarme incendio;…..
Il Dlgs 626/94, prescrive, all’allegato II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro Punto 1 - Rilevazione e lotta antincendio: A seconda delle dimensioni e dell\'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l\'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme……;
Magazzini
Sia la Guida CEI 64-51 sui centri commerciali, che la guida CEI 64-53 sugli edifici ad uso prevalentemente residenziale, nelle note degli articoli 11 e 12 rispettivamente, fanno notare che “Per alcune merci, in relazione anche alla superficie del locale deposito, può essere prescritta l’installazione di impianti di rilevamento e/o spegnimento incendi”;
Metropolitane
Il DM 11/01/88 (che si applica agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie) prevede:
- Art. 6.2.2 - Impianti di rivelazione e segnalazione incendi. Ogni stazione
deve essere sorvegliata da impianti automatici di rivelazione di incendi.
Impianti automatici di rivelazione devono inoltre essere installati:
- nei locali tecnici;
- nei locali macchine degli ascensori, nei vani macchine delle scale mobili e dei corridoi mobili;
- nei passaggi per cavi sotto le banchine;
- lungo le scale ed i corridoi mobili e nelle relative aree di accesso delle banchine.
- Art. 6.2.3 – Impianti di allarme. In caso di necessità deve essere possibile dare le necessarie disposizioni al pubblico tramite un impianto di altoparlanti. Gli apparecchi di diffusione devono essere installati in tutti gli ambienti aperti al pubblico ed in quelli in cui il personale può essere presente. Essi devono poter funzionare per almeno 60 minuti anche mancando la tensione di rete.
- Art. 6.2.5 - Fondi di energia per gli impianti elettrici di emergenza. ….. É ammesso che il locale contenente il gruppo elettrogeno sia ubicato a qualsiasi quota a condizione che l\'ingresso al locale stesso avvenga a mezzo locale filtro aerato. Detto locale altresì deve essere dotato di impianti fissi di rivelazione e spegnimento …………..;
Musei
Il DM 569/92 che si applica agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1º giugno 1939, n. 1089, contiene i seguenti riferimenti sui sistemi di rivelazione incendio (solo in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, superiore a 400 metri quadrati):
- Art. 9.6: Mezzi antincendio - In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d\'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati;
- Art. 9.7: Mezzi antincendio - In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d\'incendio, collegato all\'impianto fisso di rilevazione automatica d\'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali;
- Art. 11.5 : Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza - All\'ingresso dell\'attività va esposta una pianta dell\'edificio corredata delle seguenti indicazioni: .……. d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme …;
Ospedali
Il DM 18/9/02, regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private, si applica a tre tipologie di strutture sanitarie: gli ospedali, le case di cura e gli ambulatori medici. Il decreto distingue tre situazioni relativamente alle strutture nuove ed alle strutture esistenti (da adeguare entro il 26/12/07 a meno che non si sia già in possesso del CPI o di un progetto approvato dai VVF):
- Strutture sanitarie nuove: Titolo II: Strutture di nuova
costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in
regime residenziale a ciclo continuativo:
- Art. 3.2 – Reazione al fuoco dei materiali: I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: ……… b) in tutti gli altri ambienti e\' consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; ……..
- Art. 3.5.6 - Scale: I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell\'entrata alle scale, in posizione segnalata;
- Art. 4.9.5 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi: Qualora l\'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, e\' consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: - attivazione dell\'impianto di rivelazione automatica di incendio;……
- Art. 5.1.3 - Aree ed impianti a rischio specifico. Generalità: All\'interno dei filtri [a prova di fumo] devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui: ….. impianto di rivelazione e allarme;
- Art. 5.2.1 - Aree ed impianti a rischio specifico. Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti: E\' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: ….. rilevatore di fumo collegato all\'impianto di allarme; ….;
- Art. 5.2.2.2 - Aree ed impianti a rischio specifico. Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2: Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2 di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico;
- Art. 5.2.3.5 - Aree ed impianti a rischio specifico. Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 50 m2: Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45……;
- Art. 5.4.4.2 - Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione. Dispositivi di controllo: Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all\'interno delle condotte che comandi automaticamente l\'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L\'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo;
- Art. 5.4.5 - Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione. Schemi funzionali: Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino: ….. l\'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; ……
- Art. 6.2 – Impianti elettrici: I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: .. b) allarme; c) rivelazione;….
- Art. 6.4 - Impianti elettrici: L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione …….
- Art. 6.6 – Impianti elettrici: L\'autonomia dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima e\' stabilita per ogni impianto come segue: a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;…………….
- Art. 8.1 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Generalità: Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l\'installazione in tutte le aree di: segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d\'incendio.
- Art. 8.2 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Caratteristiche:
- L\'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d\'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica;
- La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze;
- L\'impianto deve consentire l\'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell\'attività entro: a) un primo intervallo di tempo dall\'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall\'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall\'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell\'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza;
- Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell\'attività, l\'impianto di rivelazione deve consentire l\'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e\' pervenuta la segnalazione, tramite l\'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi;
- Strutture sanitarie esistenti: Titolo III: Strutture
esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in
regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno:
- Valgono tutte le disposizioni viste per le strutture nuove, ad eccezione
dell’art. 5.1.3, ma con l’aggiunta della seguente prescrizione:
- Art. 15.5.7 – Scale. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell\'entrata alle scale, in posizione segnalata;
- Valgono tutte le disposizioni viste per le strutture nuove, ad eccezione
dell’art. 5.1.3, ma con l’aggiunta della seguente prescrizione:
- Strutture sanitarie di superficie superiore ai 500
m2: Titolo IV: Strutture che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia esistenti che di nuova
costruzione; strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo
diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di
nuova costruzione; strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo:
- Si applicano le disposizioni già viste, a seconda che la struttura sia nuova od esistente;
Scuole
Il DM 26/08/92, che si applica, per quanto riguarda i rivelatori d’incendio, agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado con un numero di presenze contemporanee superiore a 100, detta le seguenti disposizioni:
- Art. 3.1 – Reazione al fuoco dei materiali: …… in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi….;
- Art. 6.2 – Spazi per depositi: ….Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m2 ; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico…;
- Art. 6.3.1.1 – Servizi tecnologici. Dispositivi di controllo: c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d\'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l\'arresto dei ventilatori. L\'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l\'intervento manuale dell\'operatore;
- Art. 9.3 - Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi: Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d\'incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d\'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato;
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