Locali di pubblico spettacolo

Pubblicato: 31 luglio 2013 Categoria: Guide e approfondimenti

I locali di pubblico spettacolo (cinema, discoteche, ecc..) sono soggetti, secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8 sez. 752, a controlli particolarmente rigidi soprattutto per quanto riguarda gli impianti di sicurezza. Segnaliamo in particolare il DM 22/02/1996 ed il DM 19/09/1996:

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996

Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento (Gazzetta Ufficiale n.113 del 16 giugno 1996)

Art. 8 – Adempimenti di enti e privati

Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché siano mantenuti efficienti l’impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative…

Decreto Ministeriale del 19 Agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n° 214 del 12 settembre 1996)

Art. 18 – Gestione della sicurezza

1.Il responsabile dell’attivita’, o persona da lui delegata, deve provvedere affinche’ nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformita’ a quanto previsto dalle normative vigenti.

6. Il responsabile dell’attivita’, o personale da lui incaricato, e’ tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici di sicurezza.