Per i campi elettromagnetici si va al 2012
L'Istituto Superiore per
L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire delle indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al provvedimento legislativo ed in merito ai rischi previsti ai Capi I (Disposizioni generali), II (Rumore) e III (Vibrazioni) del Titolo VIII del DLgs.81/2008.
Segnaliamo il punto 1.01, riguardante l'entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto.
In particolare, il Capo I del DLgs.81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (anche se tale data verrà quasi sicuramente slittata al 01/01/2009). Tale data è la stessa anche per l'entrata in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Testo Unico e stante l'emanazione della direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010. Per quanto riguarda, dunque, i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto ci si deve riferire alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all'art.181.
Ricordiamo che l'art. 181 indica che "il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici", mentre l'art. 180 precisa che "per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art. 180.
Fonte: lavoripubblici.it - ISPESL