Linee guida per l’applicazione del DPR 462/2001 Regione Toscana

Pubblicato: 22 febbraio 2013 Categoria: Notizie tecnico normative

Procedura per la denuncia degli impianti elettrici

Il D.P.R. 462/2001 detta il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

 

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve effettuare la Denuncia degli impianti ai sensi del DPR 462/01, quando all’interno della propria azienda è presente un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art 2 comma 1 lettera a, del D.Lgs.vo 81/08).

Gli adempimenti previsti dal DPR 462/01 risultano attribuiti in capo al Datore di Lavoro (D.Lgs.vo 81/08) ovvero, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per le pubbliche amministrazioni, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", si ottiene con la trasmissione ai SUAP comunali (che si stanno organizzando per ricevere tali dichiarazioni in via telematica), da parte del Datore di Lavoro, della dichiarazioni di conformità o di rispondenza degli impianti elettrici (DM 37/08, ex L.46/90).

I competenti uffici SUAP comunali, rilasciano al Datore di Lavoro attestazione dell’avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse, al fine di documentare l’adempimento all’obbligo.

La dichiarazione da trasmettere al SUAP territorialmente competente dovrà contenere i documenti indirizzati sia all’INAIL (ex ISPESL), sia a questa Azienda USL.

 

Fonte: Usl