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Limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici

Pubblicato: 7 ottobre 2003 Categoria: Notizie tecnico normative

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003 è uscito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Analizziamo quelle che possono essere le conseguenze future di questo decreto in relazione alla sua applicabilità e ai punti tuttora non completamente chiariti.

 

 

Popolazione e lavoratori

 

Innanzitutto occorre dire che questo decreto era previsto dalla legge n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

L’articolo 1 comma a) di questa legge, esprimendo le sue finalità affermava di voler tutelare “la salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

Ora, questo recente decreto si applica alla popolazione, ma per esplicita affermazione (art. 1 comma 2) non si applica “ai lavoratori esposti per ragioni professionali”. Si può quindi ipotizzare che i limiti di esposizioni per i lavoratori verranno fissati con un successivo decreto.

 

 

Campo di applicazione

 

Altra considerazione: il decreto non si applica a tutti i campi generati a basse frequenza (inferiori a 100 kHz), ma solamente a quelli generati a 50 Hz e solo dagli elettrodotti, dove gli elettrodotti vengono definiti come l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

Per la tutela dalle esposizioni a tutte le altre tipologie di campo, il decreto rimanda ad una raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999. Un piccolo dubbio è sorto su questo punto: il decreto si applica anche agli elettrodotti in corrente continua (f = 0 Hz) come ad esempio quelli di alimentazione delle linee ferroviarie?

Leggendo il comma 3 dell’art. 1 sembrerebbe di si, in quanto si parla genericamente di elettrodotti e quelli che alimentano le linee ferroviarie sono effettivamente elettrodotti. Leggendo il titolo del decreto e il comma 1 dello stesso articolo, invece si capisce chiaramente che si fa riferimento solamente agli elettrodotti funzionanti alla frequenza di rete di 50 Hz.

 

 

Limiti

 

I nuovi limiti emessi dal decreto sono i seguenti:

 

  • Limiti di esposizione (da non superare in nessun caso): 100 microtesla di induzione magnetica (e 5 kV/m per il campo elettrico)
  • Valori di attenzione (nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere): 10 microtesla di induzione magnetica
  • Obiettivi di qualità (nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimita' di linee ed installazioni elettriche gia' presenti nel territorio): 3 microtesla

Segnaliamo una svista nell’art. 4 del decreto dove si afferma che per i nuovi elettrodotti l’obiettivo di qualità di 3 microtesla è “da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”. Se l’elettrodotto è nuovo non è possibile effettuare una media di valori che ancora non esistono. Ci viene in aiuto l’art. 6 dove si afferma che per la determinazione delle fasce di rispetto per raggiungere l’obiettivo di qualità si deve far riferimento alla portata in corrente in servizio normale come definita dalla norma CEI 11-60.

 

 

Tecniche di misurazione

 

I campi magnetici vanno misurati attraverso le tecniche dettate dalla norma CEI 211-6 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana”, mentre le procedure di valutazione dei risultati dovranno essere determinate dalle ARPA-APAT per quanto riguarda i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Il decreto ammette anche la possibilità di ricorrere a calcoli basati su dati tecnici e storici, per determinare i livelli di esposizione.

 

 

Fasce di rispetto

 

Il decreto in questione, a differenza di quello del 23/4/92, non contiene alcun valore di distanza dei fabbricati dagli elettrodotti (viene così a cadere la distanza di almeno 10 m dalle linee a tensione uguale o superiore a 132 kV). In realtà le fasce verranno stabilite (in relazione agli obiettivi di qualità), ma dovrà farlo l’APAT in collaborazione con le ARPA, in tempi si spera abbastanza brevi.

 

 

Abrogazioni

 

Vengono abrogati i precedenti decreti 23/4/92 e 28/9/95, con le relative distanze da rispettare (ad esempio i famosi e contrastati 3,15 m delle cabine dai fabbricati).

 

In realtà disposizioni che sono uscite dalla porta nazionale potrebbero rientrare dalla finestra regionale. Molte regioni hanno deliberato in materia di limiti di esposizione a campi elettromagnetici e varie sentenze del TAR ed una recentissima della Corte Costituzionale hanno stabilito la loro competenza a legiferare in materia. Una per tutte la sentenza n. 6118 del TAR del Veneto del 28 ottobre 2002 che espone alcuni principi generali sui confini tra disciplina urbanistica e tutela dell’ambiente.

 

Nonostante l’accoglimento del ricorso proposto dall’Enel avverso un provvedimento regionale in materia di limiti di emissione “a lungo termine” (sulla base di un contrasto tra la legge nazionale sull’elettrosmog e la disciplina regionale), il Tribunale Amministrativo del Veneto si e’ infatti pronunciato in favore di una lettura estensiva del concetto (e, dunque, della relativa competenza legislativa e di controllo della Regione) di urbanistica.

 

Ha affermato, infatti, il giudice amministrativo che la disciplina urbanistica deve essere considerata come una sorta di “contenitore”, nel quale trovano posto molteplici beni tutelabili dall’ordinamento tra cui la protezione dell’ambiente. L’urbanistica, intesa come cura dell’assetto del territorio, interferisce inevitabilmente con altri interessi che si localizzano sul territorio stesso, quali il commercio, l’industria nonché la tutela dell’ambiente.

 

Non ha, pertanto, senso chiedersi se l’ambiente sia materia inclusa o meno nella disciplina del territorio. Questa, infatti, rappresenta un sistema di organizzazione e razionalizzazione di valori interconnessi. Di qui la competenza della Regione, titolare di una potestà in materia urbanistica, a disporre e legiferare riguardo alla disciplina dei campi elettromagnetici.

 

Il contrasto quindi tra legislazione nazionale e regionale in questa materia è abbastanza evidente e porta ad interpretazioni difformi da regione a regione. Per dare un indirizzo di massima, in attesa di sentenze o deliberazioni definitive, si può affermare quanto segue.

 

Nelle regioni in cui esistono limiti più restrittivi di quelli nazionali (creando quindi un contrasto di applicazione) si applicano i limiti regionali per quanto riguarda i nuovi impianti e le nuove costruzioni (ad esempio gli 0,2 microtesla come in alcuni casi) e si applicano invece i limiti nazionali per quanto riguarda il risanamento degli impianti esistenti.