Una legge fondamentale per il settore elettrico è la legge 1 marzo 1968 n. 186, "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici". La legge, in due soli articoli, stabilisce che: "Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinar!, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d\'arte" e che "I materiali, le apparecchiature, i macchinar!, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d\'arte".
Si stabilisce ufficialmente che quanto costruito secondo le norme CEI, materiali e impianti, è da ritenersi costruito secondo la regola dell’arte.
Altre leggi di interesse per il settore elettrico relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro che si devono citare sono:
- il DPR 22/10/2001 n. 462, “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, che tratta delle verifiche sugli impianti di terra, sui sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche e sugli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione;
- il DLgs 17/3/1995 n. 230, “Attuazione delle direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti”;
- il DM 22/1/2008 n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all\'interno degli edifici;
- la Legge 18-10-1977 n. 791 "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione" integrata dal DLgs 25-11-1996 n. 626 relativamente alla marcatura CE del materiale elettrico in bassa tensione.