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L’analisi e la valutazione del rischio sulle macchine - Prima parte

Pubblicato: 26 gennaio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
L’analisi e la valutazione del rischio sulle macchine - Prima parte
Al fine di promuovere un libero mercato all’interno dell\'Unione Europea, tutti gli stati membri sono tenuti ad emanare una legislazione che definisca i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine ed il loro uso. Le macchine che non soddisfano tali requisiti non possono essere commercializzate, importate e messe in servizio nei paesi dell’Unione Europea.
Ci sono diverse direttive europee che si possono applicare alla sicurezza delle macchine e delle apparecchiature industriali, ma le due più rilevanti sono:
  • La Direttiva Macchine 2006/42/CE (Dlgs 17/2010) che si rivolge ai produttori di macchine ed agli importatori di macchine (ossia chi immette sul mercato europeo macchine ed apparecchiature);
  • La Direttiva 89/655/CEE (integrata dalla direttiva 95/63/CE) riguardante i requisiti minimi per la sicurezza e la salute durante l’uso delle attrezzature di lavoro (Dlgs 81/2008) che si rivolge ai datori di lavoro.
  • Queste due direttive sono strettamente correlate fra di loro in quanto i requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) previsti dall’allegato I della Direttiva Macchine possono essere usati per convalidare la sicurezza delle attrezzature di lavoro definite dalla Direttiva sull’uso delle attrezzature di lavoro.

La direttiva macchine è applicabile alla produzione di nuovi macchinari e di componenti di sicurezza immessi sul mercato (per immissione sul mercato si intende anche il caso di un’azienda che fornisce un macchinario a se stessa, per costruire o modificare macchine per proprio uso personale) ed è inoltre applicabile ai macchinari e dispositivi usati, provenienti da altri paesi che vengono immessi per la prima volta nel mercato dell’Unione Europea (per es. dagli USA o dal Giappone).

La direttiva sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro specifica invece gli obblighi del datore di lavoro. Questa direttiva, che si applica ai macchinari e alle attrezzature sul luogo di lavoro, è intesa ad assicurare che, durante l’uso di attrezzature da lavoro, vengano rispettate le disposizioni minime allo scopo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le macchine esistenti in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva macchine sono tenute a garantire la conformità alle regolamentazioni della direttiva sull’uso delle attrezzature di lavoro.

La nuova direttiva macchine 2006/42/CE - recepita in Italia con il Dlgs 17/2010 - contiene l’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine per poter essere marcate CE e quindi commercializzate o costruite nei paesi della Comunità Europea. Questo significa che già in fase di progettazione della macchina occorre effettuare una valutazione del rischio pensando a tutte le misure occorrenti per ridurlo. La dichiarazione CE di conformità (e la conseguente marcatura CE, vedi figura 2) è il documento attraverso il quale il costruttore della macchina dichiara che essa è conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) delle direttive che la riguardano (non solo direttiva macchine, ma anche direttiva bassa tensione 2006/95/CE, e se la macchina può causare problemi di emissione o immunità ai disturbi elettromagnetici anche direttiva EMC 2004/108/CE recepita con il Dlgs 194/07 e se la macchina è destinata a luoghi con pericolo di esplosione anche Direttiva Atex).
E’ utile ricordare che apporre la marcatura CE è un reato se la macchina non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute e non è effettivamente sicura.

I componenti di sicurezza devono invece avere una Dichiarazione di Conformità CE ma non è necessaria la marcatura CE in base alla Direttiva Macchine (sebbene la marcatura CE sia prevista dalle direttive EMC e Bassa Tensione).

Nei casi in cui le attrezzature sono fornite per essere assemblate con altri elementi al fine di costituire successivamente una macchina completa, la persona responsabile può fornire una dichiarazione di incorporazione (invece di una dichiarazione di conformità). La marcatura CE non deve essere apposta. La dichiarazione dovrebbe affermare che l’attrezzatura non deve essere messa in servizio finché la macchina in cui sarà incorporata non sarà stata dichiarata conforme.

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