Quesito che riguarda la vecchia direttiva cantieri
La sostituzione di un cavo telefonico su di una linea telefonica dell'ente gestore che non comporti lavori di tipo edile (scavi e quant'altro) è da considerarsi un lavoro rientrante nell'ambito della applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 oppure no atteso che la lettera g-bis dell'art. 88 pare escluderlo mentre il punto 1 dell'Allegato X, laddove parla di "manutenzione, riparazione, conservazione........ di opere fisse permanenti o temporanee in c. a., metallo, legno.........., pare invece includerlo?
RISPOSTA
Sulla applicazione della Direttiva Cantieri, recepita in Italia dal D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, alla installazione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, riparazione e smantellamento degli impianti, i primi dubbi sono sorti a seguito della lettura del comma 2 dell’allegato I nella versione originale del suddetto decreto allorquando veniva indicato che:
“Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II”.
tenendo presente che il comma 1 indicato è quello con il quale è stato fissato un elenco di lavori da ritenersi lavori edili o di genio civile e l’allegato II è quello nel quale sono stati indicati dei lavori comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Già il Ministero del Lavoro con
Successivamente con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, che ha apportato delle modifiche al D. Lgs. n. 494/1996, probabilmente proprio per non creare confusione, si è provveduto ad eliminare dal punto 2 dell’allegato I sopraindicato il periodo riguardante “la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II” che compariva nella versione originale.
Con l’emanazione, poi, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e che lo ha recepito integralmente nel Capo I del Titolo IV, l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile già riportato nell’allegato I del D. Lgs. n. 494/1996 è stato inserito nell’allegato X del nuovo decreto legislativo dalla lettura del quale emerge che è stata confermata la eliminazione del riferimento ai lavori sugli impianti ed in più è stato precisato, con riguardo agli impianti elettrici, che l’applicazione delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili va riferita ai lavori relativi alle “parti strutturali” degli impianti elettrici stessi. Si fa presente ancora che con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che ha apportato modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008, nell’art. 88 relativo al campo di applicazione è stata aggiunta al testo originale nel comma 2 la lettera g-bis secondo la quale le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X” e si fa rilevare in più che, quando nell’allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, viene fatto riferimento alle linee elettriche è stato precisato che l’applicazione delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobili è da riferirsi anche essa ai lavori sulle “parti strutturali” delle linee elettriche e non sulle linee elettriche stesse.
Ala luce quindi delle considerazioni sopra svolte ed in risposta al quesito formulato si ritiene che i lavori relativi alla sostituzione di un cavo delle linee telefoniche, che non comportino lavori di natura edile, non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
Fonte: porreca.it