La nuova edizione della norma Uni 9795 (datata gennaio 2010), che tratta degli impianti fissi, automatici e manuali, di rivelazione, segnalazione e allarme incendio prende forma dal progetto di norma Uni U70001190 proposto in inchiesta pubblica nell’estate 2009. Leggi la presentazione della norma
La nuova edizione della norma Uni 9795 (datata gennaio 2010), che tratta degli impianti fissi, automatici e manuali, di rivelazione, segnalazione e allarme incendio prende forma dal progetto di norma Uni U70001190 proposto in inchiesta pubblica nell’estate 2009.
Le principali differenze rispetto alla precedente edizione della Uni 9795, datata 2005, stanno nella modifica dei criteri di installazione dei rivelatori, nell’aggiunta di nuovi rivelatori, nell’introduzione delle connessioni via radio e dei requisiti relativi alla documentazione di progetto dell’impianto di rivelazione incendi.
Altre differenze minori si trovano nelle definizioni: ad esempio viene specificato meglio il concetto di area specifica sorvegliata, intesa come la superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore automatico d’incendio determinata utilizzando il raggio di copertura, dove il raggio di copertura è la distanza massima in aria libera senza ostacoli che può esserci fra un qualunque punto del locale sorvegliato ed il rivelatore più vicino.
Criteri di installazione generali
Le prescrizioni di carattere generale (che non sono sostanzialmente cambiate) indicano che i rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio prevedibile nell’area sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi. La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione deve essere effettuata in funzione del tipo di rivelatori, della superficie ed altezza del locale, della forma del soffitto (o della copertura quando questa costituisce il soffitto) e delle condizioni di aerazione e di ventilazione naturale o meccanica del locale. In ogni locale che faccia parte dell’area sorvegliata, deve essere installato almeno un rivelatore (a parte le aree quali vani scala, spazi nascosti, piccoli condotti, cunicoli, etc. sempre che queste aree non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici).
Installazione dei rivelatori puntiformi di calore
Ricordiamo innanzitutto che, in base alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 09/10/2003, n. P1172/4101, i rivelatori di calore, per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono soddisfare ad almeno una delle seguenti due condizioni:
- Devono essere dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (DPR 21/4/93, n. 246), dal 1 aprile 2003;
- Devono essere muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato di prova, attestante la rispondenza alla norma En 54-5 e alle norme a questa equivalenti, emesso da organismi legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri.
Essendo tali rivelatori sensibili al calore, è ovvio che deve essere attentamente valutata la loro posizione, in modo che sorgenti di calore presenti nell’ambiente da sorvegliare non diano origine a falsi allarmi. In particolare, i rivelatori di calore non devono essere installati dove possono venire investiti direttamente dal flusso d’aria immesso dagli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione. Nel caso in cui l’aria fosse immessa nel locale attraverso soffitti a pannelli forati, ciascun rivelatore deve essere protetto dalla corrente d’aria otturando almeno tutti i fori posti entro il raggio di 1 m attorno al rivelatore stesso.
L’edizione 2010 della Uni 9795 cambia completamente la modalità di determinazione del numero di rivelatori, rispetto alla edizione del 2005. Nello specifico il numero massimo di rivelatori da utilizzare, indipendentemente dall’inclinazione del soffitto (che era invece determinante nella Uni 9795 datata 2005), è indicato in tabella 1.
Altra novità riguarda le disposizioni particolari per i locali con soffitti che hanno elementi sporgenti (correnti o travi in vista). In tal caso i rivelatori devono essere installati all’interno dei riquadri delimitati dagli elementi sporgenti come indicato in tabella 2, tenendo conto che se le travi hanno una altezza minore o uguale al 5% rispetto all’altezza massima del locale, si deve considerare il soffitto come se fosse piano, mentre se l’altezza massima delle travi è maggiore del 30% dell’altezza massima del locale, il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri non si applica, ma ogni singolo riquadro viene considerato come se fosse un locale a sé stante.
Diversa ancora è la situazione in cui le travi sul soffitto si intersecano, venendo a formare non dei riquadri, ma una struttura a nido d’ape formata da tante celle. Si può qui utilizzare un singolo rivelatore per coprire più celle, con una limitazione sul massimo volume (espresso in metri cubi) delle celle coperto dal singolo rivelatore (vedi tabella 3).
Altre indicazioni sulle distanze, che invece sono rimaste uguali anche nella nuova norma, sono le seguenti:
- Tra rivelatori e pareti almeno 0,5 m;
- Tra rivelatori e pareti, quando il locale è un cunicolo o un corridoio di larghezza inferiore ad 1 m, non esistono distanze minime;
- Tra rivelatori e superficie laterale di correnti, travi o strutture sospese (es. condotte di ventilazione) sporgenti al massimo 15 cm, devono esserci almeno 0,5 m;
- Tra rivelatori e materiali o macchinari posti al di sotto, devono esserci almeno 0,5 m in tutte le direzioni;
- L’altezza dei rivelatori rispetto al pavimento non deve essere maggiore di 8 m;
Installazione dei rivelatori puntiformi di fumo
Ricordiamo che, in base alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 09/10/2003, n. P1172/4101, i rivelatori di fumo per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono soddisfare ad almeno una delle seguenti due condizioni:
- Devono essere dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (DPR 21/4/93, n. 246), dal 1 aprile 2003;
- Devono essere muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato di prova, attestante la rispondenza alla norma En 54-7 e alle norme a questa equivalenti, emesso da organismi legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri.
Essendo tali rivelatori sensibili al fumo, è ovvio che deve essere attentamente valutata la loro posizione, in modo che sorgenti di fumo presenti nell’ambiente da sorvegliare non diano origine a falsi allarmi. In particolare, i rivelatori di fumo non devono essere installati dove possono venire investiti direttamente dagli aerosol prodotti da eventuali cicli di lavorazione di prodotti o dove possono venire investiti direttamente dal flusso d’aria immesso dagli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione. Il numero di rivelatori, deve essere determinato in modo che non siano superati i valori indicati nelle tabelle 4 e 5.
Le nuove prescrizioni di installazione dei rivelatori puntiformi di fumo, per i locali con soffitto con elementi sporgenti (correnti o travi in vista), ricalcano quelle già viste per i rivelatori puntiformi di calore a cui rimandiamo.
Installazione dei rivelatori puntiformi di fumo nei locali dotati di impianti di condizionamento e ventilazione
Qui la nuova norma non introduce cambiamenti significativi, anche se è stata aggiunta un’appendice (solo però a titolo informativo) su come collocare i rivelatori di fumo nelle condotte utilizzate per il convogliamento dell’aria. Nei locali condizionati per necessità (per esempio centri di elaborazione dati, sale quadri, etc.), la circolazione e/o la velocità dell’aria risulta al di sopra dei normali valori adottati per gli impianti di benessere, (es. superiore ad 1 m/s), e di conseguenza il numero di rivelatori di fumo installati a soffitto, o sotto eventuali controsoffitti, deve essere opportunamente aumentato per compensare l’eccessiva diluizione del fumo stesso. Se invece la ventilazione è a scopo esclusivo del benessere delle persone, non si applica nessun coefficiente moltiplicativo ed il numero di rivelatori si calcola con le tabelle già viste.
Poiché l’installazione dei rivelatori nelle condotte d’aria (che, con i rivelatori negli ambienti veri e propri, va a completare l’impianto di rivelazione incendi) è stata sempre uno dei punti più discussi e controversi, come abbiamo sopra detto, la nuova norma 9795 propone una possibile soluzione al problema: andiamola a vedere.
Dal momento che i rivelatori devono evitare che il fumo si propaghi in ambienti diversi da quello in cui si è generato, occorre che i rivelatori arrestino i ventilatori e/o chiudano delle serrande in presenza di fumo. Per vedere dove vanno collocati e come devono essere installati i rivelatori di fumo nelle condotte, si possono seguire le indicazioni delle tabelle 6 e 7.
Installazione dei rivelatori ottici lineari di fumo
La nuova Uni 9795 presenta una sola e piccolissima differenza: nell’edizione del 2005 erano considerati edifici di grande altezza quelli pari o superiori agli 11 m, mentre ora questa altezza è diventata di 12 m.
TabelleTabella 1 – Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore su soffitti senza elementi sporgenti (ad esempio delle travi) |
Tabella 2 – Distribuzione dei rivelatori di calore (o di fumo) puntiformi nei riquadri |
Tabella 3 – Massimo volume coperto da un rivelatore (di calore o di fumo) nei soffitti a nido d’ape |
Tabella 4 – Distribuzione dei rivelatori puntiformi di fumo su soffitti piani o con inclinazione rispetto all’orizzontale α ≤ 20° e senza elementi sporgenti (es. travi) |
Tabella 5 – Distribuzione dei rivelatori puntiformi di fumo su soffitti con inclinazione rispetto all’orizzontale α > 20° e senza elementi sporgenti (es. travi) |
Tabella 6 – Collocazione dei rivelatori di fumo nelle condotte |
Tabella 7 – Installazione dei rivelatori di fumo nelle condotte |
Figure
Figura 1 – Esempio di corretta installazione dei rivelatori puntiformi di calore (o di fumo) |
Figura 2 – Esempio di copertura di un locale dalla forma quadrata attraverso rivelatori puntiformi di calore (o di fumo) |
Figura 3 – Esempio di copertura di un locale dalla forma rettangolare attraverso rivelatori puntiformi di fumo (o di calore) |
Figura 4 - Rivelatore lineare di fumo a sbarramento |