La Direttiva Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica

Pubblicato: 21 maggio 2009 Categoria: Notizie tecnico normative

La Direttiva Europea “Compatibilità elettromagnetica – EMC” 89/336/CEE, applicata in modo volontario dal 1° gennaio 1992 e in modo obbligatorio dal 1° gennaio 1996, con i successivi emendamenti contenuti nelle Direttive 91/263/EEC, 92/31/EEC e 93/68/EEC, ha avuto sicuramente un notevolissimo impatto, positivo, sulla progettazione e sulla realizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici circolanti nell’ambito dell’Unione Europea

Tuttavia, la vastità del suo campo di applicazione, definito in modo forse non sufficientemente

dettagliato per i tempi (la Direttiva 89/336 è stata una delle prime direttive del nuovo

approccio e quella di più vasta applicazione per i tempi di uscita) e l’obbligatorietà per tutti i

prodotti delle prove secondo le norme tecniche armonizzate, ovvero ricorrendo all’aiuto di un

organismo competente, hanno portato, specialmente nei primi anni di adozione, a difficoltà di

interpretazione - specialmente per i componenti e gli impianti - e ad oneri economici aggiuntivi

per la verifica della conformità dei prodotti più diversi, a volte eccedendo con le misure anche

quando si potevano ragionevolmente applicare procedure più semplificate.

 

Sin dal 1997 la Commissione Europea decise pertanto di intraprendere un lavoro di revisione della Direttiva

EMC, assoggettandola alla cosiddetta procedura “SLIM” (Simpler Legislation for the Internal Market).

Dopo una serie di analisi e di atti procedurali, compresa la sua traduzione nelle diverse lingue dei Paesi

membri, la nuova Direttiva EMC 2004/108/CE venne finalmente pubblicata e riportata sulla Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) n. 390 del 31 dicembre 2004.

Le principali altre date che caratterizzano la nuova Direttiva EMC sono le seguenti:

 

§         data entro la quale la nuova Direttiva doveva essere recepita a livello nazionale dagli stati membri: 20 gennaio 2007;

§         data di entrata in vigore della Direttiva 2004/108/CE: 20 luglio 2007;

§         durata del periodo transitorio, durante il quale è consentita l’immissione sul mercato di apparecchiature conformi alla precedente Direttiva 89/336/CEE: due anni, dal 20 luglio 2007 fino al 20 luglio 2009, data alla quale la vecchia direttiva sarà definitivamente abrogata.

 

 

Il testo della nuova Direttiva EMC 2004/108/CE, nelle diverse lingue dell’Unione Europea, è

come sempre reperibile nel sito dell’Unione Europea.

La nuova Direttiva, recepita dal Governo Italiano con la “legge comunitaria” del 2005, ha poi

trovato attuazione a partire dal 6 novembre 2007 con il decreto legislativo n. 194, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale (GURI) n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 228.

quale si riporta il testo integrale della Direttiva 2004/108/CE con la traduzione in italiano

predisposta dalla Commissione Europea; da una Appendice B nella quale è riportato il

testo integrale del D.Lgs 194/07 e dall’Appendice C nella quale si trova la traduzione in

italiano della Guida di applicazione predisposta dalla Commissione Europea.

 

Novità contenute nella Direttiva EMC 2004/108/CE

La nuova Direttiva EMC presenta alcuni aspetti di significativa novità: una migliore definizione

del campo di applicazione, con particolare riferimento agli impianti fissi e al grosso macchinario

e agli apparecchi e ai sistemi da incorporare in essi; una maggiore libertà nell’adozione

della procedura di verifica della conformità degli apparati e dei sistemi ai requisiti essenziali e

della conseguente marcatura CE e infine un allineamento di tale procedura a quella prevista

da altre Direttive da applicare agli stessi prodotti, in particolare dalla Direttiva Bassa Tensione

2006/95/CE.

 

Con riferimento al primo aspetto, si sottolinea che la nuova Direttiva EMC – che resta a tutti

gli effetti una direttiva del Nuovo Approccio in cui quindi si danno solo i requisiti essenziali da

rispettare ma non prescrizioni tecniche specifiche - è più dettagliata rispetto alla precedente

Direttiva 89/336/CE nell’includere in essa alcune precisazioni che prima erano contenute

solo nella Guida di applicazione. Viene in particolare chiarito come si deve intendere l’applicabilità

della Direttiva nel caso di un impianto fisso e come devono essere trattati i sistemi e

le apparecchiature da incorporare in tale impianto.

 

Con riferimento al secondo aspetto, la nuova Direttiva EMC è stata completamente allineata

alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, che, pur richiedendo il rispetto della regola dell’arte

e dei requisiti essenziali, non prevede l’obbligatorietà dell’applicazione delle norme tecniche

armonizzate o del ricorso all’organismo competente per la verifica della conformità degli

apparati e dei sistemi ai requisiti essenziali e per la conseguente marcatura CE. Il rispetto di

tali norme rimane tuttavia il modo più semplice per dimostrare di aver ottemperato alla regola

dell’arte e di aver quindi soddisfatto i requisiti essenziali della Direttiva.

 

Campo di applicazione

La Direttiva EMC si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non siano

escluse esplicitamente dal suo campo di applicazione, e quindi anche a tutti gli apparecchi

e gli impianti fissi; bisogna però fare attenzione al fatto che queste due categorie di prodotto

vengono trattate in modo sostanzialmente diverso in relazione alle procedure di verifica della

conformità ai requisiti essenziali.

 

Bisogna, inoltre, tener presente che rientrano nella categoria degli apparati anche le combinazioni

di dispositivi finiti generalmente denominati “sistemi”, e anche, sempre a patto che

siano liberamente disponibili sul mercato:

 

• i “componenti” o “sottoinsiemi” destinati ad essere integrati in un apparecchio dall’utente

finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento

può subire gli effetti di tali perturbazioni;

• gli “impianti mobili”, definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri

dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse.

 

Per quanto riguarda gli impianti fissi, si ribadisce che questa categoria di prodotti comprende

anche il grosso macchinario, l’impianto – di qualsiasi genere esso sia - e comunque tutto ciò

che resta costruito in esemplare “unico” per uno specifico luogo e/o installazione.

Come detto, la modifica più rilevante della nuova Direttiva EMC è sicuramente quella relativa

alla procedura di verifica della conformità, e della conseguente marcatura CE, degli apparecchi

e dei sistemi destinati all’immissione sul mercato, inclusi gli impianti mobili, che a tutti gli

effetti sono assimilabili ai sistemi di apparecchi.

 

La nuova Direttiva EMC non prevede più la funzione dell’Organismo Competente nel processo

di verifica della conformità (una delle tre modalità di verifica di conformità ai requisiti

essenziali previsti dalla precedente Direttiva 89/336/CEE), ma ribadisce però l’importanza

delle norme tecniche armonizzate, la cui applicazione, analogamente a quanto avviene per

la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, costituisce una presunzione di conformità.

 

Peraltro l’applicazione delle norme tecniche armonizzate, anche se raccomandata, non è obbligatoria:

la conformità può anche essere dimostrata attraverso un’analisi tecnica del progetto

condotta dal fabbricante o da un suo esperto, che tenga conto di tutti i fenomeni elettromagnetici

pertinenti all’ambiente e alle condizioni di funzionamento cui l’apparecchio o il sistema è

destinato. Il fabbricante può anche decidere di chiedere ad un Organismo Notificato un parere

e una valutazione della sua analisi tecnica, ma non è mai obbligato a fare ciò.

 

Contrariamente a quanto avveniva per la precedente Direttiva, che prevedeva la preparazione

di un fascicolo tecnico solo nel caso del ricorso all’Organismo Competente, la nuova

Direttiva prevede invece sempre la preparazione di tale fascicolo - anche nel caso si scelga

la verifica di conformità attraverso l’esecuzione di prove secondo le norme tecniche armonizzate

- da tenere a disposizione delle Autorità di controllo, esattamente come accade anche

per la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Naturalmente, nel caso in cui si seguano le norme

armonizzate il fascicolo tecnico è piuttosto semplificato, mentre esso deve essere molto

dettagliato nel caso si scelga la via della dimostrazione dell’analisi tecnica.

 

Con riferimento agli Organismi Notificati – che ora sono chiamati a svolgere un ruolo diverso

da quanto previsto in precedenza – la nuova Direttiva ne definisce i criteri di valutazione e le

procedure di notifica da parte degli Stati membri. Anche se a livello nazionale queste notifiche

formali non sono state ancora avviate, si presume che gli attuali Organismi Competenti

saranno trasformati in Organismi Notificati.

 

Uno degli aspetti più dibattuti della precedente Direttiva EMC era quello della sua applicazione agli

impianti fissi e al grosso macchinario. L’interpretazione più condivisa, basata sulle indicazioni della

Guida di applicazione edita nel 1997 dalla Commissione Europea, era sicuramente quella che

considerava tali impianti complessi rientranti nel campo di applicazione della Direttiva, ma solo nel

senso che essi dovevano essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva, senza però

applicare ad essi le procedure “amministrative” di verifica della conformità e della marcatura CE.

Tuttavia, poiché tale interpretazione non era pienamente e chiaramente codificata, l’alea di

incertezza associata all’applicazione della Direttiva 89/336/CEE agli impianti dava origine a

diverse contestazioni.

 

 

Verifica della conformità

Un altro aspetto, peraltro collegato al precedente, era quello riguardante l’obbligatorietà della

verifica della conformità - e della conseguente marcatura CE - delle apparecchiature e dei sistemi,

che, pur se immessi sul mercato, sono destinati ad essere integrati in specifici impianti

fissi. Anche in questo caso un’interpretazione piuttosto diffusa era quella della non obbligatorietà

della verifica di conformità e della marcatura CE, ma il comportamento dei fabbricanti

degli apparati e sistemi e dei progettisti degli impianti è sempre risultato alquanto difforme in

merito a questo punto, arrivando sino ad aberrazioni per cui da un lato si è a volte assistito da

parte di alcuni fabbricanti a marcature CE del tutto non necessarie e dall’altro si sono invece

registrate richieste di marcature CE assolutamente non giustificate da parte dei progettisti.

 

La nuova Direttiva EMC 2004/108/CE ribadisce in modo molto chiaro e preciso che gli impianti

fissi, comprendendo in tale accezione anche il grosso macchinario, rientrano senza

possibilità di deroga nel suo campo di applicazione, con la conseguenza che tali apparati

devono essere progettati e realizzati secondo le regole dell’ingegneria industriale in modo da

rispettare i requisiti essenziali della Direttiva stessa. Le prescrizioni e gli accorgimenti tecnici

adottati per conformarsi ai citati requisiti essenziali devono essere adeguatamente descritte

in una esaustiva documentazione tecnica che, a fini ispettivi, deve essere tenuta a disposizione

delle competenti Autorità nazionali fintantoché gli impianti fissi sono in funzione. Date

le loro caratteristiche specifiche, essi non sono però soggetti all’obbligo della dichiarazione

di conformità e della conseguente marcatura CE.

 

Essendo la Direttiva 2004/108/CE una direttiva del Nuovo Approccio, essa non può contenere

prescrizioni tecniche, però sarebbe stato opportuno che la guida alla direttiva specificasse

con maggior chiarezza i riferimenti a precise norme e guide tecniche, elaborate dagli

enti di normazione internazionali, europei e nazionali, che potessero indirizzare i costruttori

di questi grossi impianti nell’espletamento delle necessarie attività di verifica. Tutto ciò ben

consci che nel fornire questi riferimenti espliciti non è possibile spingersi troppo oltre poiché

la normativa tecnica di compatibilità elettromagnetica per i grossi impianti e le installazioni

non è ancora altrettanto completa quanto quella per le apparecchiature e i sistemi. Peraltro,

sono già disponibili alcune norme e guide utili sia alla progettazione, sia alle verifiche in

campo, ma esse risultano non del tutto idonee allo scopo; sarebbe pertanto auspicabile che

la Commissione Europea spingesse gli organismi di normazione tecnica a sviluppare norme

tecniche armonizzate che permettano una valutazione oggettiva degli impianti fissi ai fini

della verifica della loro conformità ai requisiti essenziali.

 

La nuova Direttiva precisa inoltre che, in caso di dubbi o reclami, le Autorità competenti dello

Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell’impianto fisso in

questione e, se necessario, avviare una valutazione; quando è constatata una non conformità,

le Autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti

conformi.

 

La nuova Direttiva precisa inoltre che, in caso di dubbi o reclami, le Autorità competenti dello

Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell’impianto fisso in

questione e, se necessario, avviare una valutazione; quando è constatata una non conformità,

le Autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti

conformi.

 

Il Decreto Legislativo italiano 6 novembre 2007, n. 194 contiene all’Articolo 5 indicazioni su questo

aspetto, indicando anche al punto 2 di tale articolo i criteri di individuazione da parte delle Autorità

competenti dei soggetti responsabili della messa in conformità degli impianti fissi ai requisiti essenziali;

tali criteri corrispondono a quelli utilizzati per la valutazione degli organismi da notificare.

 

La nuova Direttiva, inoltre, chiarisce che non è necessario effettuare la valutazione della conformità

e la conseguente marcatura CE di un apparecchio o di un sistema destinato essere integrato

in un dato impianto fisso o una in una serie di impianti con le stesse caratteristiche, se tale apparecchio

o sistema non è destinato ad altre applicazioni. Viene però precisato che la documentazione

tecnica di accompagnamento di un tale apparecchio o sistema deve dichiarare le relative

caratteristiche EMC, rispondenti alle specifiche dell’acquirente, e deve identificare l’impianto fisso

o la serie di impianti fissi cui esso è destinato; tale documentazione tecnica deve altresì fornire

le necessarie istruzioni per l’integrazione dell’apparecchio o del sistema nell’impianto fisso e le

precauzioni da prendere al fine di non pregiudicare la conformità dell’impianto fisso medesimo.

 

In estrema sintesi si può dire che su questo punto la nuova Direttiva sancisce, con maggiori precisazioni

e regolamentazioni, quanto oggi viene già usualmente fatto come procedura di buona

pratica nelle contrattazioni tra progettisti (preparati sul comportamento EMC) di impianti e fabbricanti

in grado di fornire apparecchiature e sistemi adeguati per quegli stessi impianti, ribadendo

la non obbligatorietà della marcatura CE per tali apparecchiature e sistemi.

 

 

Confronto tra le due Direttive

Per confrontare in modo completo le due Direttive, si consiglia di consultare la tavola di corrispondenza

riportata nell’Allegato V della nuova Direttiva.

 

Confrontando la nuova Direttiva EMC 2004/108/CE con la precedente si notano alcuni punti

importanti, che, pur non costituendo novità assoluta in quanto generalmente contenuti nella

precedente Guida di applicazione, rappresentano un cambiamento in quanto ora presenti

nel testo della Direttiva, e quindi con valore pienamente legale.

 

Un primo punto da rimarcare è quello relativo agli apparecchi esclusi dal campo di applicazione

della Direttiva: nella 2004/108/CE viene espressamente dichiarato che la Direttiva non si

applica agli apparecchi che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche, non emettono

disturbi elettromagnetici né sono suscettibili a tali disturbi (apparecchi cosiddetti “benigni”).

Una seconda precisazione è quella che riguarda gli apparecchi che vengono realizzati in diverse

configurazioni similari dal punto di vista EMC: viene ribadito che in questo caso la conformità

deve essere assicurata per tutte le configurazioni, ma viene anche indicato che è in

generale sufficiente sottoporre a verifica di conformità la configurazione più critica dal punto di

vista dell’emissione e dell’immunità, estendendo poi la conformità alle altre configurazioni.

Infine, nella nuova Direttiva si auspica una maggiore collaborazione in ambito normativo tra

Comitati Tecnici di prodotto e Comitati Tecnici orizzontali e di sistema, al fine di perseguire

uno sviluppo organico, equilibrato e coerente della normativa tecnica.

 

Per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive del Decreto Legislativo italiano di attuazione,

si segnalano, in particolare - a parte quanto già detto in merito alle procedure per la messa

in conformità degli impianti fissi, che richiedono peraltro qualche chiarimento da parte delle

Autorità competenti - le seguenti:

 

• vengono stabilite le Autorità competenti, che sono il Ministero delle Comunicazioni e il

Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le competenze stabilite nell’Articolo 2 del

decreto;

• vengono dettagliate le funzioni delle Autorità competenti in relazione soprattutto alla sorveglianza

del mercato (Articolo 12 del decreto);

• vengono definite le sanzioni (Articolo 15 del decreto), che, rispetto a quanto scritto nel

decreto attuativo della precedente Direttiva 89/336/CEE, comprendono anche quelle relative

alla mancanza della documentazione tecnica prevista per gli impianti fissi.

 

Una prima impressione che si potrebbe ricavare da una lettura affrettata della nuova Direttiva

EMC è la minore importanza della normativa tecnica nell’applicazione della Direttiva stessa:

infatti, da un lato la non obbligatorietà delle prove prescritte dalle norme tecniche armonizzate

ai fini della verifica di conformità degli apparati e dei sistemi e dall’altro il fatto che per gli

impianti fissi si faccia riferimento solo a regole di buona ingegneria e non a norme tecniche

armonizzate, potrebbero avvalorare tale impressione.

 

In realtà il ruolo della normativa tecnica continua a rimanere fondamentale anche per l’applicazione

della nuova Direttiva. Prima di tutto si osserva che la verifica di conformità degli

apparati e dei sistemi attraverso le prove secondo le norme tecniche armonizzate, anche se

non più obbligatoria, rimane pur sempre la modalità preferenziale e, quando non comporta

oneri economici eccessivamente elevati, è da preferire a quella dell’analisi tecnica.

Una seconda considerazione, che non scaturisce direttamente dalla Direttiva ma che è sicuramente

da tener presente quando si facciano, per la verifica di conformità degli apparati e dei sistemi,

analisi tecniche alternative alle prove, riguarda il fatto che per verificare la conformità è comunque

necessario tener conto dei livelli di emissione e di immunità che sono riportati nelle norme tecniche

armonizzate. Infatti, essendo la 2004/108/CE una Direttiva del Nuovo Approccio, non sono

in essa contenute prescrizioni di natura tecnica bensì solamente i requisiti essenziali, espressi in

termini generali, lasciando poi agli organismi di normazione la definizione puntuale dei pertinenti

livelli di emissione e di immunità. Le norme tecniche armonizzate rimangono quindi il riferimento da

considerare in ogni caso e di fatto costituiscono il metro di giudizio che viene impiegato anche per

valutare la documentazione tecnica che accompagna una dichiarazione di conformità.

Un’ultima considerazione riguarda gli impianti fissi e il grosso macchinario, per i quali la nuova

Direttiva richiede una documentazione tecnica appropriata che comprovi l’applicazione

delle regole di buona ingegneria industriale nello sviluppo del progetto. Come già osservato

precedentemente, si ritiene che anche in questo caso l’applicazione di norme e guide tecniche

siano essenziali per una valutazione oggettiva del progetto.

 

Si ricorda che il CEI ha recentemente pubblicato il documento divulgativo La Direttiva

Compatibilità Elettromagnetica: Legislazione, Linee-Guida e Norme Tecniche”.

 

 

Fonte: CEIMAGAZINE