
La norma fa obbligo dell’apposizione di una targa identificativa del costruttore sulla quale devono essere riportate delle informazioni, alcune delle quali sono obbligatorie, altre facoltative.
Le prime sono:
-il nome del costruttore;
-l’indicazione del tipo o del numero di
identificazione o altro mezzo che permetta
di ottenere dal costruttore tutte
le informazioni indispensabili;
-la data di costruzione;
-norma Cei EN 61349-X (norma
specifica relativa al tipo di quadro
realizzato).
Fra le informazioni facoltative possono
essere riportate la tensione e le correnti
nominali dei circuiti, la frequenza,
la corrente nominale ammissibile di
breve durata, il grado di protezione,
eccetera (vedasi l’esempio riportato
nella figura 6).
L’elenco di tutte le
possibili informazioni da riportare sul
quadro ovvero nella documentazione
tecnica a corredo del quadro stesso è
contenuto nella norma.
La targa deve
essere indelebile e leggibile dopo il
montaggio. Il nome del costruttore da
riportare sulla targa è il soggetto che
mette la targa al quadro per ogni sua
realizzazione.
Detto in altri termini è il
soggetto che si assume la responsabilità
di certificare la rispondenza del quadro
alla relativa norma di prodotto (Cei
EN 61349-X).
Esso effettua la scelta e il
montaggio dei componenti seguendo
le istruzioni del costruttore originale,
la verifica della configurazione derivata
e le verifiche individuali.
Non deve
effettuare le prove di verifica che come
abbiamo visto sono di competenza del
costruttore originale.
Oltre alla targa
il costruttore deve apporre sul quadro
la marcatura CE.
Obbligo, derivante
dalle regole comunitarie, che sussiste
in quanto il quadro è un componente
d’impianto, finito, che viene immesso
sul mercato europeo.
La marcatura “CE”
si ottiene attraverso la dichiarazione di
conformità alle Direttive comunitarie
applicabili a un determinato prodotto,
nella fattispecie quelle applicabili ai
quadri BT, che sono: la Direttiva Bassa
Tensione (2006/95/CE - Dbt), la Direttiva
Compatibilità Elettromagnetica
(2004/108/CE - Emc) e, per i quadri
bordo macchina, anche la Direttiva
Macchine.
Dette Direttive comportano
la necessità di produrre a corredo del
quadro dei manuali d’uso e manutenzione
dei componenti interni.
La dichiarazione di conformità CE deve
comprendere i seguenti elementi:
-nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito
in Europa;
-descrizione/identificazione quadro;
-norme armonizzate di riferimento;
-firma del costruttore o del suo rappresentante;
-le ultime due cifre dell’anno in cui è
stata apposta la marcatura CE.
Il costruttore del quadro non è tenuto a
consegnare la dichiarazione al cliente.
Deve però essere conservata per almeno
dieci anni unitamente al fascicolo
tecnico nel quale sono raccolte le documentazioni
(delle prove e le eventuali
verifiche mediante calcoli o estrapolazioni),
gli schemi, i fogli di montaggio,
il rapporto di collaudo e ogni altro supporto
tecnico utilizzato per la costruzione
a regola d’arte del quadro.