Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62
In particolare, al Capo I, art. 2 “Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni”, ai commi 5, 6, 7 e 8, sono previste le seguenti prescrizioni:
- Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito
per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e' obbligatoria
l'iscrizione all'albo (per ingegneri, periti, architetti, geometri,
etc.) per l'espletamento delle relative funzioni;
- Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per
l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere
svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la
responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e
società che svolgono attività nel settore;
- Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione
professionale non più della metà dei commissari sono designati
dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo;
- Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi
ordini e' subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente
rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni
sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate;
- Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano
attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi
dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel
rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere
riconosciute, cioè in pratica possono essere riconosciute associazioni
che non siano in contrasto con gli ordini professionali. Ricordiamo il testo
dell’art. 2229 del codice civile “Esercizio delle professioni
intellettuali”: La legge determina le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la
tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle
associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge
disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione
dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la
perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso
ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi
speciali.
Ricordiamo infine che Il decreto legge è un decreto avente forza di legge emanato dal governo senza preventiva delega del potere legislativo (cioè del Parlamento). Il potere del governo ad emanare decreti legge è sancito dall’art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia. Per conservare piena efficacia, detti decreti devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere.