Iscrizione agli albi professionali

Pubblicato: 28 aprile 2005 Categoria: Notizie tecnico normative

Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 con il quale il Governo ha inteso introdurre, con la procedura d’urgenza, alcune misure relative allo sviluppo economico, sociale e territoriale, il cosiddetto decreto legge sulla competitività. Esso si compone di 15 articoli che riguardano le materie più svariate, e fra le tante disposizioni ne contiene alcune riguardanti le libere professioni.

In particolare, al Capo I, art. 2 “Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni”, ai commi 5, 6, 7 e 8, sono previste le seguenti prescrizioni:

  • Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e' obbligatoria l'iscrizione all'albo (per ingegneri, periti, architetti, geometri, etc.) per l'espletamento delle relative funzioni;

  • Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore;

  • Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo;

  • Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini e' subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate;

  • Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute, cioè in pratica possono essere riconosciute associazioni che non siano in contrasto con gli ordini professionali. Ricordiamo il testo dell’art. 2229 del codice civile “Esercizio delle professioni intellettuali”: La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Ricordiamo infine che Il decreto legge è un decreto avente forza di legge emanato dal governo senza preventiva delega del potere legislativo (cioè del Parlamento). Il potere del governo ad emanare decreti legge è sancito dall’art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia. Per conservare piena efficacia, detti decreti devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere.