Parere del Ministero su DM 37/08. La richiesta del parere viene da un privato (30 giugno 2009)
Si fa riferimento all’e-mail datata 19 giugno 2009 con la quale
In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche alla S.V., laureato in Ingegneria Elettrica, libero professionista in possesso di partita IVA, aperta da soli 2 mesi.
È stato altresì richiesto, qualora fosse possibile quanto sopra ipotizzato (cioè che possa essere nominato responsabile tecnico), se debba o meno essere assunto dall'impresa di impiantistica e, qualora necessaria l'assunzione, se con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione in concreto dei requisiti non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (responsabile del procedimento).
Al riguardo, tuttavia, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della competente Camera, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica
Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice.
Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.
Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.
Per quanto concerne il tipo di contratto di assunzione, si ritiene che sia possibile la nomina a responsabile tecnico in ambedue i casi, e quindi, anche nel caso di assunzione a tempo determinato, in quanto la norma si limita a richiedere l’immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa.
Resta inteso che, in quest'ultimo caso, allo scadere del contratto, l'impresa deve procedere, senza soluzione di continuità, alla nuova nomina del responsabile tecnico, avente naturalmente i requisiti di cui al decreto 37/2008.