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Impianti a norma, quando serve il certificato

Pubblicato: 12 maggio 2008 Categoria: Notizie tecnico normative

Ancora articoli di commento al DM 37/08

1^ articolo

 

Non occorre nessun intervento sugli impianti domestici se questi sono in regola con le norme precedenti, ossia se ci sono tutte le certificazioni di sicurezza anche se queste sono precedenti al nuovo Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici. In caso di vendita o di affitto di un appartamento, invece, il contratto non si può fare se non c'è la certificazione, a meno che la controparte non accetti espressamente, e per scritto, che gli impianti possono non essere a norma. Sono le due importanti precisazioni contenute in una Circolare del ministero dello Sviluppo Economico che fa chiarezza su alcune questioni interpretative sul Regolamento entrato in vigore il 27 marzo.


Nessun intervento sui "vecchi"impianti.

Il primo importante chiarimento è dunque quello che riguarda tutti gli impianti. Si deve fare qualcosa, oggi, per mettersi a norma? No, è la risposta del ministero: la sicurezza degli impianti precisa infatti il testo - deve essere valutata in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. E inoltre "nessuna norma del regolamento, pone un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili." Quindi nessun controllo e nessuna spesa da mettere in conto. Quando si cede l'appartamento - Chi si appresta a vendere casa, invece, deve tener conto del fatto che il Regolamento rende obbligatorio consegnare a chi compra tutta la documentazione sulla sicurezza degli impianti e questo deve risultare dal rogito. Non è una novità, visto che legge lo impone fin dal 1991, ma ora quest'obbligo è stato meglio precisato come "garanzia del venditore" , e inoltre la Circolare ribadisce che la documentazione sulla sicurezza va consegnata al momento in cui l'immobile viene ceduto, non solo in vendita ma anche in affitto o comodato gratuito.



La "garanzia" del venditore

Il Regolamento sulla sicurezza, infatti, prevede che "L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità". Con questa clausola in sostanza il venditore assume su di sé la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità che si dovesse appurare in seguito.

 

 

Niente certificati solo con una clausola esplicita - La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma poiché il Codice Civile consente agli interessati di accordarsi sulla limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia taciuto in mala fede eventuali vizi dell'immobile, è comunque possibile accordarsi diversamente; ma non semplicemente omettendo la clausola sulla garanzia o utilizzando formule generiche. In sostanza, puntualizza la Circolare, il notaio in questo caso deve mettere nero su bianco che le parti accettano di limitare o escludere la garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Senza questa clausola o senza i documenti il rogito non si può più fare. E lo stesso vale, ricordiamolo, per i contratti d'affitto.

 

 

 

Fonte: repubblica.it

 

 

2^ articolo

 

Se gli impianti non sono a norma, vendere casa diventa molto più complicato. Dal 27 marzo di quest´anno chi vende un appartamento deve allegare all´atto di compravendita il certificato di conformità degli impianti alle norme di sicurezza. Non tutti i proprietari sono però in grado di produrre questa documentazione. Guido Pesaro, segretario nazionale installatori impianti Cna, precisa che in questi casi il venditore potrà esibire il "certificato di rispondenza", rivolgendosi ad un ingegnere, ad un perito tecnico o ad un responsabile tecnico di un´impresa abilitata che farà un sopralluogo presso l´unità immobiliare e il condominio per verificare l´effettivo stato degli impianti. Non si può escludere che l´ispezione si concluda con l´invito ad effettuare specifici interventi per regolarizzare l´immobile. A puro titolo orientativo, è ipotizzabile che il costo della dichiarazione "di rispondenza" oscilli fra i 400 e i 700 euro. «E´ auspicabile che il ministero per lo sviluppo economico - afferma Andrea Melani, responsabile regionale impiantisti elettrici Confartigianato Toscana - emani una circolare per chiarire l´effettiva portata della nuova normativa, sia per quanto concerne la modulistica relativa ai certificati di rispondenza che per quanto attiene alla conferma delle abilitazioni ottenute dalle aziende con le norme della legge numero 46/90».

 
Il ministero per lo sviluppo economico ha precisato che pur essendo obbligatoria la clausola di garanzia che il venditore deve prestare al momento della stipula, le parti potranno espressamente concordarne la limitazione o l´esclusione. A patto però che venga chiaramente precisata la conformità o la possibile non conformità di "ciascun impianto" alle norme di sicurezza.

 
E per i compromessi stipulati prima del 27 marzo? Qualora gli impianti non risultino a norma e nel preliminare non sia previsto nulla al riguardo, l´acquirente potrebbe richiedere al venditore uno sconto corrispondente all´onere che dovrà sostenere per "regolarizzare" gli impianti, anche se il notaio fiorentino Roberto Romoli ritiene che se l´acquirente non ha sollevato obiezioni al momento della stipula del compromesso nulla può poi pretendere.


Diverso, invece, il discorso per i futuri compromessi. La relazione di conformità che il venditore deve consegnare al momento della firma, oltre a riportare la conformità urbanistica, edilizia e catastale dell´immobile, dovrebbe specificare o meno la conformità degli impianti proprio ai fini di un corretto svolgimento delle trattative fra le parti. E´ opportuno che prima di firmare una proposta di acquisto, l´aspirante proprietario si rivolga ad un notaio di fiducia per farne visionare il contenuto. Se si renderanno necessari interventi di adeguamento degli impianti, il venditore dovrà valutare l´opportunità di effettuarli utilizzando a tale scopo anche il bonus Irpef del 36% (che poi girerà all´acquirente) oppure concedere uno sconto, lasciando all´acquirente l´onere di regolarizzare gli impianti. «Per l´installazione di un impianto elettrico di un appartamento di circa 80 metri quadrati - spiega Francesco Tarchi, coordinatore settore impianti Cna Firenze - è ipotizzabile un costo fra 3.500 e 4.000 euro, escluse le opere edilizie».

 

 

Fonte: l’espresso