Impianti negli uffici con più di 25 persone presenti: il DM 22/02/06

Pubblicato: 5 maggio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Impianti negli uffici con più di 25 persone presenti: il DM 22/02/06

II DM 22/02/06, in vigore dal 1° aprile 2006, si occupa di  prevenzione incendi negli uffici. Il decreto fornisce prescrizioni relative alla progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con più di 25 persone presenti. Sono esclusi gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali o artigianali.
Il decreto riguarda pertanto:
•          gli uffici di nuova realizzazione in edifici e/o locali di nuova costruzione o già esistenti;
•          gli uffici esistenti, se gli edifici e/o  locali nei quali sono inseriti sono sottoposti ad  interventi che comportano una loro modifica sostanziale. Per modifiche sostanziali si intendono gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definito all’ art. 3, comma 1 del DPR 6 giugno 2001 n. 380. In ogni caso qualsiasi intervento di modifica in uffici esistenti non devono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Gli uffici che rientrano nel suddetto decreto sono classificati in base al numero di persone presenti (fig. 2):
•          tipo 1: da 26 a 100 persone presenti;
•          tipo 2: da 101 a 300 persone presenti;
•          tipo 3: da 301 a 500 persone presenti ;
•          tipo 4: da 501 a 1000 persone presenti;
•          tipo 5: oltre 1000 persone presenti.

Gli uffici di tipo 1, 2 e 3, fino a 500 persone presenti, non necessitano di certificato di prevenzione incendi (CPI), mentre gli  uffici con oltre  500 persone, classificati dal DM 22/02/06 di tipo 4 e 5, compaiono al  n. 89 dell’elenco delle attività di cui al  DM 16/02/82  e necessitano pertanto di CPI. Gli uffici di tipo 4 e 5 già esistenti, compresi quelli  in possesso di nulla osta provvisorio (NOP) ai sensi della legge 7 dicembre 1984 n. 818, devono essere adeguati, secondo  quanto richiesto dal titolo IV dell\'allegato al DM 22/02/06, entro cinque anni dall’entrata in vigore dello stesso (quindi entro il 1° aprile 2011). L’adeguamento non è richiesto per gli uffici che hanno già ottenuto il CPI, oppure per i quali sono stati pianificati, o sono in corso, lavori di adeguamento, modifica, ampliamento o ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per gli uffici nuovi le norme  applicabili sono contenute nei titoli II e III dell’allegato al DM.  Con le presenti note si intende riassumere   le più importanti  prescrizioni di carattere impiantistico previste dal DM 22/02/06.


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