Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 571 del 26 gennaio 2011, ha riconosciuto invece ai periti industriali la loro piena competenza nella progettazione di impianti elettrici per l'illuminazione pubblica. Leggi la sintesi della sentenza
Impianti di illuminazione progettati dai periti
Il Consiglio di Stato dice si
Il Consiglio di Stato ha convalidato la sentenza di primo grado con cui Il Tar della Sardegna aveva respinto il ricorso presentato da due imprese partecipanti a una gara d’appalto per la fornitura dei servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e la realizzazione di interventi di efficacia energetica.
Secondo le due società, classificatesi al secondo e quarto posto, la vincitrice non avrebbe avuto i dovuti requisiti di idoneità professionale, non essendo un perito industriale competente alla sottoscrizione di un progetto comprendente lavori di ingegneria.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 571 del 26 gennaio 2011, ha riconosciuto invece ai periti industriali la loro piena competenza nella progettazione di impianti elettrici per l'illuminazione pubblica, ribadendo inoltre che non esiste subordinazione del tecnico diplomato al laureato. Spetta invece a un ingegnere la progettazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione.
Nella sentenza, a seguito del ricorso presentato dalle due imprese, che contestavano la partecipazione di un perito industriale a un appalto per i servizi di illuminazione, in quanto ritenuto incompetente, i giudici hanno sposato le argomentazioni tecniche contenute nella memoria depositata dai legali del Consiglio nazionale dei periti industriali.
In particolare, hanno sottolineato che “la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell’appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. 46/1990, DM n. 37/2008)”. Inoltre, il Consiglio di Stato ha sancito il principio della non subordinazione del tecnico diplomato ad uno laureato, stabilendo che un gruppo di lavoro, costituito anche da professionisti di livello universitario, può operare sotto la responsabilità di professionisti diplomati. Secondo i giudici la direzione del perito industriale è legittima e “non sussiste pertanto alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione al progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale”.
Il perito può quindi essere a capo di un team di lavoro composto da diverse figure professionali. Perché non sia violata la disciplina delle professioni, è necessario che ogni componente del team abbia una qualifica idonea alle attività svolte e che si assuma tutte le responsabilità connesse.
Il progetto vincitore era stato inoltre realizzato da un gruppo di lavoro misto. Il perito aveva curato gli impianti elettrici, la cui progettazione, come detto, rientra tra le sue attività di applicazione della fisica. Al contrario, un ingegnere regolarmente iscritto all’albo si era occupato delle opere in cemento.
Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dal Consiglio nazionale dei periti industriali. “Finalmente, dopo sentenze talvolta contraddittorie tra loro e cavalcate spesso in maniera strumentale, ci pensa il più alto grado della magistratura di legittimità a mettere ordine il materia di competenze professionali del perito industriale”, ha commentato il presidente del CNPI Giuseppe Jogna. “Ciò che è particolarmente apprezzabile – sottolinea – è che questo è avvenuto attraverso la semplice ma corretta applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti e soprattutto del decreto che regola la professione di perito industriale. Senza alcuna forzatura interpretativa”.