Il diniego di autorizzazione paesaggistica all'installazione di un impianto fotovoltaico non può più essere generico, occorre che la Soprintendenza dimostri l'incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio. Il Tar Veneto, con la Sentenza 13 settembre 2013, n. 1104 ha annullato il parere negativo della Soprintendenza relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico recependo la nuova "sensibilità" collettiva nella percezione dei pannelli fotovoltaici su edifici rispetto all'inserimento nel paesaggio.
Nel rigettare le motivazioni assolutamente generiche della Soprintendenza, i Giudici fanno proprie le considerazioni già emerse nella giurisprudenza amministrativa: "per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre provare l'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici, posto che oramai i pannelli fotovoltaici su edifici non sono più un "disturbo visivo", ma una evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva".
Nella causa presa in considerazione dal Tribunale Amministrativo Regionale Veneto il ricorrente aveva presentato un progetto di ampliamento dell’edificio residenziale per realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde, su una delle quali sarebbero stati collocati 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire energia elettrica e acqua calda alle unità abitative.
La Soprintendenza, pur dando parere favorevole al progetto di ampliamento, ha negato l’installazione dell’impianto fotovoltaico “in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”. Il provvedimento di diniego della Soprintendenza è stato recepito dal Comune, che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell'ampliamento, ma ha negato l'installazione dei pannelli fotovoltaici.
Il richiedente ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Secondo i Giudici, la valutazione della Soprintendenza è “del tutto apodittica e generica”. Nel provvedimento di diniego “non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma ancora risulta del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto richiama inoltre il recente pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno (sentenza n. 235 del 28 gennaio 2013), secondo il quale “per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio”.
La presenza stessa di pannelli fotovoltaici sugli edifici non può più quindi essere condiserata di per se un elemento deturpante del paesaggio: "attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici".
Leggi la sentenza 1104 del Tribunale amministrativo regionale (TAR)