
Il recente Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, Dlgs 81/08, si occupa anche delle caratteristiche che deve possedere l’Illuminazione, sia naturale che artificiale nei luoghi di lavoro. Facciamo notare come, ai fini della normativa protezionistica, per luoghi di lavoro si debbano intendere non solo i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, ma pure ogni altro luogo, anche esterno, di pertinenza dell\'azienda o dell\'unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. I requisiti richiesti dal Dlgs 81/08 per l’illuminazione dei luoghi di lavoro (Allegato IV, articolo 1.10), sono i seguenti:
- 1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un\'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
- 1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d\'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell\'illuminazione artificiale, devono disporre di un\'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
- 1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
- 1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
- 1.10.7. Illuminazione sussidiaria (ossia illuminazione di sicurezza)
- 1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
- 1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
- 1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all\'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l\'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull\'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
- 1.10.7.4. L\'abbandono dei posti di lavoro e l\'uscita all\'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell\'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
- 1.10.8. (illuminazione di riserva) Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
Queste disposizioni si applicano quindi anche ai luoghi di lavoro in esterno, con alcune eccezioni (cantieri, mezzi di trasporto, industrie estrattive e pescherecci).
La sanzione per il datore di lavoro che imponga ai lavoratori luoghi non conformi ai requisiti di illuminazione previsti dal Dlgs 81/08, può essere l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2000 a 10000 euro (violazione dell’articolo 64, comma 1, lettera a).
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