La norma UNI EN 1838 suddivide ulteriormente l’illuminazione di sicurezza in Illuminazione delle vie di esodo, Illuminazione delle aree antipanico ed Illuminazione delle aree ad alto rischio.
E’ importante sottolineare che l’illuminazione di sicurezza è composta di due funzioni distinte e diverse: la funzione di illuminare al fine di poter vedere il percorso, gli ostacoli o gli ausiliari della sicurezza e la funzione di segnalare in modo intuitivo, immediato ed inequivocabile il percorso più breve per raggiungere il luogo sicuro.
Illuminazione delle vie di esodo
Questa illuminazione deve:
- illuminare lungo tutto il percorso di esodo in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione del locale
- indicare chiaramente in modo sempre visibile ed inequivocabile la via di uscita e le uscite di sicurezza
- illuminare i dispositivi ausiliari di sicurezza quali estintori, naspi, pulsanti di sgancio, cassette di pronto soccorso previsti lungo il percorso in modo tale che siano efficacemente identificabili ed utilizzabili in caso di necessità, anche in presenza di black out.
A livello nazionale ci sono decreti che richiedono valori diversi da quelli indicati dalla norma stessa. Tenuto conto delle deviazioni nazionali Italiane, la UNI EN 1838 consente un illuminamento minimo di 5 LUX ad 1 m dal suolo, in linea con quanto richiesto dai principali decreti per la prevenzione incendi.
Illuminazione delle aree antipanico
L’area antipanico è la zona nelle vicinanze del percorso d’esodo dove potenzialmente può esserci presenza di persone. L’illuminazione delle aree antipanico è destinata ad evitare il panico, e a fornire l’illuminamento necessario affinché le persone possano raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo.
La Norma UNI EN 1838, tenuto conto della deviazione nazionale Italiana come ad esempio per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, prevede un illuminamento minimo di 2 lux ad 1 m dal suolo, compatibilmente con quanto riportato nella norma CEI 64-8 par 752.56.5.
Il DLgs 81/08 “Sicurezza sui luoghi di lavoro” Allegato IV - 1.5, determina un’ulteriore area, definita come luogo sicuro, che però non trova riscontro nella Norma UNI EN 1838; per luogo sicuro si intende un’area nella quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o da altre situazioni di emergenza.
Illuminazione delle aree ad alto rischio
Si intendono aree ad alto rischio i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi infortunistici durante la normale attività, ed in caso di guasto dell’illuminazione artificiale
L’identificazione di queste aree deve essere fatta caso per caso e determinata dal responsabile della sicurezza, tenendo in debita considerazione anche il rischio dovuto all’inesperienza del lavoratore.
La Norma UNI EN 1838 prevede un illuminamento minimo pari al 10% dell’illuminazione artificiale e comunque non inferiore a 15 LUX, mentre il Il DLgs 81/08; Allegato IV - 1.10.3, specifica l’obbligatorietà di tale illuminazione, indicando un livello d’illuminamento di sufficiente intensità.
A cura di Schneider Electric,
Leggi le notizie di Schneider Electric su Voltimum.it