- evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Se la portata termica complessiva è superiore a 116 kW la centrale termica deve essere sottoposta al controllo dei VVF (con rilascio del certificato di prevenzione incendi) essendo un’attività elencata al numero 91 del DM 16 febbraio 1982.
Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell’art. 2: |
Tabella 1 – Il campo di applicazione del DM 12/4/96
Possiamo raggruppare gli apparecchi a gas in due categorie a seconda che rientrino o meno nel campo di applicazione del DPR 15 novembre 1996, n. 661, “ Regolamento per l\'attuazione della direttiva CEE 90/396, concernente gli apparecchi a gas”.
Gli apparecchi a gas da utilizzare all’interno di locali, che rientrano nel campo di applicazione di tale DPR, devono essere costruiti in modo da evitare accumulo di gas incombusto: “art. 3.2.3 - Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato. Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.”
Il pericolo principale consiste in genere nello spegnimento della fiamma seguito da emissione di gas non bruciato. Per contrastare tale eventualità, gli apparecchi devono essere dotati di apposito dispositivo di intercettazione che provochi l’arresto del gas oppure deve essere aumentata l’aerazione del locale. Il costruttore deve in ogni caso fornire all’installatore tutte le raccomandazioni tecniche utili per una corretta installazione, compresa l\'aerazione dei locali necessaria ad evitare il pericolo che si possano formare atmosfere esplosive.
In generale nelle centrali termiche dove si impiegano apparecchi conformi al DPR 661/96 non è necessario adottare particolari provvedimenti per quanto riguarda l’impianto elettrico perché si ritiene non si possano creare le condizioni per l’innesco di un’esplosione. La centrale termica però, anche se si utilizzano apparecchi rispondenti al DPR 661/96, potrebbe in alcuni casi essere classificata come luogo a maggior rischio d’incendio.